Art. 9 
 
                 Esenzione dalle imposte sui redditi 
 
  1. Il reddito derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta
dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00
euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto  al
comma 5, e' esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo
di imposta di accoglimento della istanza  di  cui  all'art.  14,  nei
limiti delle seguenti percentuali: 
    a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta; 
    b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al
decimo; 
    c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e
dodicesimo; 
    d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta  tredicesimo  e
quattordicesimo. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito per  cui  e'  possibile
beneficiare dell'esenzione  di  cui  al  comma  1,  non  rilevano  le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli  54,
86 e 101 del Testo Unico  sulle  Imposte  sui  Redditi  (nel  seguito
TUIR), ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88
e 101 del medesimo TUIR. 
  3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui  all'art.  14,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni  del  TUIR,   concorrono,   in   via   ordinaria,   alla
determinazione del reddito. 
  4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR. 
  5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma  1  e'  maggiorato,
per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un
importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno,  per  ogni  nuovo
dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui
ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni  della  provincia  di
Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, assunto a tempo
indeterminato dall'impresa beneficiaria. A  tale  fine,  rilevano  le
nuove assunzioni  che  costituiscono  un  incremento  del  numero  di
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia  a  tempo
pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con  la
medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura  del
periodo di imposta precedente a quello di  decorrenza  dell'esenzione
di cui al presente articolo. La  maggiorazione  spetta  per  i  nuovi
assunti che svolgono attivita' di lavoro dipendente solo  all'interno
della ZFU, ovvero  del  territorio  dei  comuni  della  provincia  di
Carbonia-Iglesias.  L'incremento  e'  considerato  al   netto   delle
diminuzioni  verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate
all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice  civile  o
facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 
  6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita' anche al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto
nella  ZFU,  sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa   di   tenere
un'apposita contabilita' separata. Le spese e  gli  altri  componenti
negativi  relativi  a   beni   e   servizi   adibiti   promiscuamente
all'esercizio  dell'attivita'  nella  ZFU  e  al  di  fuori  di  essa
concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nella  ZFU  per  la
parte del loro importo che corrisponde al  rapporto  tra  l'ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono  a  formare  il
reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare  di  tutti  gli
altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in
corso alla data di emanazione del presente decreto non  si  applicano
le disposizioni del presente comma.