Art. 9 Esenzione dalle imposte sui redditi 1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, e' esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, nei limiti delle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta; b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. 2. Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. 4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR. 5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 e' maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attivita' di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L'incremento e' considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita' anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma.