(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
(Requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti  che
    svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo) 
 
    1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza  nello
stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione
e controllo in una societa' richiedente, devono possedere i requisiti
di onorabilita' indicati dall'articolo 8, comma 1. 
    2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri  di
professionalita' e competenza fra  persone  che  hanno  maturato  una
comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di: 
      a) attivita' di amministrazione o di controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese; 
      b) attivita' professionali  in  materie  attinenti  al  settore
creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo; 
      c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche
o economiche; 
      d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti  privati,
enti pubblici o pubbliche amministrazioni  aventi  attinenza  con  il
settore creditizio,  finanziario,  mobiliare  o  assicurativo  ovvero
presso enti  pubblici  o  pubbliche  amministrazioni  che  non  hanno
attinenza con i predetti settori purche' le  funzioni  comportino  la
gestione di risorse economico-finanziarie. 
    3.  Possono  far  parte  dell'organo  che  svolge   funzioni   di
amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi,  che  abbiano
maturato una comprovata esperienza lavorativa di  almeno  un  biennio
nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato
contenuto innovativo,  o  di  insegnamento  o  ricerca  nei  medesimi
settori, purche' la maggioranza dei componenti possieda  i  requisiti
previsti dal comma 2. 
    4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso un  gestore  iscritto  nel  registro  non  possono
assumere o esercitare analoghe  cariche  presso  altre  societa'  che
svolgono  la  stessa  attivita',  a  meno  che  tali   societa'   non
appartengano al medesimo gruppo.