Art. 9. (Requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo) 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una societa' richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilita' indicati dall'articolo 8, comma 1. 2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purche' la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2. 4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre societa' che svolgono la stessa attivita', a meno che tali societa' non appartengano al medesimo gruppo.