Art. 9 
 
 
Misure urgenti per le istituzioni scolastiche  e  culturali  italiane
                             all'estero 
 
  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti: 
  «12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili  esigenze  didattiche  o  amministrative,  che  non
trovino  gradatamente  idonea  soluzione  attraverso  il  ricorso  al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo  653  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con  le  operazioni  di
mobilita'  del  personale  scolastico  a  tempo  indeterminato   gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo'  essere
conservato, ad invarianza di  spesa,  un  limitato  numero  di  posti
vacanti e disponibili nel contingente di  cui  all'articolo  639  del
medesimo decreto legislativo,  sui  quali  possono  essere  assegnate
unita' di personale, da individuare tra  coloro  utilmente  collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla  base  di  prove  selettive
antecedenti  al  6  luglio  2012,  nonche'  i  dirigenti   scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima  del  6
luglio 2012, ai  sensi  dell'articolo  46  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per   il   quadriennio   2002-2005   dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  639  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli  affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti  di  cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  il
raggiungimento del livello medio  annuo  dei  risparmi  scontati  nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma  12.  Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la  finanza
pubblica.». 
  (( 2. (Soppresso). 
  2-bis. Alla legge 22 dicembre  1990,  n.  401,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei  quali
hanno  sede»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  negli  altri   Stati
individuati  con  decreto  del  competente  direttore  generale   del
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze»; 
  b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  personale  dell'area  della  promozione  culturale  presta
servizio presso la  direzione  generale  o  presso  gli  Istituti  di
cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli  uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto». 
  2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
dopo le parole: «addetto presso istituto italiano  di  cultura»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   rappresentanza   diplomatica,   ufficio
consolare o rappresentanza permanente». )) 
  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per  la
finanza pubblica. (( All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  12-bis,
          del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario", pubblicata nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O.: 
              «12-bis. A decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,
          per specifiche  ed  insopprimibili  esigenze  didattiche  o
          amministrative,  che  non   trovino   gradatamente   idonea
          soluzione attraverso il ricorso al  personale  a  contratto
          reclutato in loco  di  cui  all'articolo  653  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni  di
          mobilita' del personale scolastico  a  tempo  indeterminato
          gia' collocato fuori ruolo all'estero, in deroga  al  comma
          12, puo' essere conservato,  ad  invarianza  di  spesa,  un
          limitato  numero  di  posti  vacanti  e   disponibili   nel
          contingente di cui all'articolo 639  del  medesimo  decreto
          legislativo, sui quali possono essere assegnate  unita'  di
          personale, da individuare tra  coloro  utilmente  collocati
          nella graduatorie previste dall'articolo  640  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla  base
          di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonche'  i
          dirigenti scolastici individuati dalle procedure  selettive
          anch'esse  indette  prima  del  6  luglio  2012,  ai  sensi
          dell'articolo 46  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area  dirigenziale
          V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto
          legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  il  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, individua il numero di  posti  di  cui  al
          primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello
          medio annuo dei risparmi  scontati  nei  saldi  di  finanza
          pubblica in relazione  al  comma  12.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.»; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  1,  della
          legge 22 dicembre 1990,  n.  401,  recante  "Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della  cultura  e  della   lingua   italiane   all'estero",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302: 
              «1. Gli Istituti attendono a compiti  di  promozione  e
          diffusione della cultura  e  della  lingua  italiana  negli
          Stati nei quali hanno sede e negli altri Stati  individuati
          con  decreto  del   competente   direttore   generale   del
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2. Gli Istituti, per il perseguimento  delle  finalita'
          di cui alla presente legge, sono dotati, nel  quadro  della
          funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d)
          del comma 1  dell'articolo  3,  di  autonomia  operativa  e
          finanziaria; la  loro  gestione  finanziaria  e'  soggetta,
          sulla base dei bilanci  annuali,  al  controllo  consuntivo
          della Corte dei Conti. 
              3.  I  criteri  generali  dell'organizzazione   e   del
          funzionamento  degli  Istituti   sono   stabiliti   in   un
          regolamento emanato con decreto del Ministro,  di  concerto
          con il Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro  per  la
          funzione pubblica. Tale  regolamento  disciplina  anche  le
          modalita'      della      gestione      finanziaria      ed
          economico-patrimoniale  degli  Istituti,   fermo   restando
          l'obbligo  per   gli   istituti   stessi   di   trasmettere
          annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del  tesoro,
          tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
          competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione
          sull'attivita' svolta. 
              4.  Il  Ministro  assegna  annualmente  una   dotazione
          finanziaria a  ciascun  Istituto,  a  tal  fine  ripartendo
          l'apposito stanziamento di bilancio. 
              5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali  e  nelle
          principali  citta'  degli  Stati  con  i   quali   l'Italia
          intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono  istituiti  o
          soppressi  con  decreto  del  Ministro,  nei  limiti  delle
          risorse  finanziarie  previste  nell'apposito  capitolo  di
          bilancio del Ministero. 
              6. Per specifiche attivita' o settori di  studio  e  di
          ricerca, e comunque per finalita' di promozione  culturale,
          ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana,
          gli Istituti  possono  creare,  previa  autorizzazione  del
          Ministro, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sentita
          l'autorita' diplomatica competente per territorio,  proprie
          sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui
          personale sono a carico degli Istituti  fondatori.  I  capi
          delle sezioni sono nominati dai  direttori  degli  Istituti
          tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella A
          allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria  e
          patrimoniale  rispondono   i   direttori   degli   Istituti
          fondatori. 
              7. Presso ogni Istituto e' istituito  un  fondo  scorta
          per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al
          funzionamento  dell'Istituto  stesso,  il   cui   ammontare
          iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di  concerto
          con il Ministro del  tesoro,  valutate  le  esigenze  degli
          Istituti  interessati,  anche  sulla  base  dei  consuntivi
          presentati  negli   anni   precedenti.   A   carico   delle
          disponibilita' iscritte al capitolo  2652  dello  stato  di
          previsione del Ministero  per  l'anno  finanziario  1991  -
          disponibilita' che vengono  all'uopo  aumentate,  nel  solo
          anno 1991, di  lire  450  milioni  -  viene  costituito  il
          predetto fondo scorta, da iscrivere  in  apposito  capitolo
          dello stato di previsione del Ministero denominato:  «Fondo
          a disposizione per le spese necessarie al funzionamento  ed
          all'attivita' degli Istituti di cultura». Le  modalita'  di
          gestione dei fondi scorta e del loro  adeguamento  mediante
          utilizzo delle entrate ordinarie  degli  Istituti  verranno
          disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1,  della
          citata legge 22 dicembre 1990, n. 401: 
              «1. Il personale dell'area della  promozione  culturale
          presta servizio presso la direzione generale o  presso  gli
          Istituti di cultura con funzioni  di  direttore  o  addetto
          oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo  30
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, con funzioni di addetto. 
              2.  In  materia  di  avvicendamenti  si  applicano   le
          disposizioni previste per  il  personale  delle  qualifiche
          funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3
          e 4. 
              3. Il personale in servizio  presso  gli  Istituti  non
          puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne'
          essere trasferito prima che siano  trascorsi  tre  anni.  I
          direttori non possono permanere nella stessa sede  piu'  di
          sei anni consecutivi. 
              4.  Dopo  ogni  periodo  di  servizio  all'estero,   il
          servizio in Italia non puo' avere durata  inferiore  a  due
          anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo'  essere
          svolto anche in posizione di  comando  presso  universita',
          istituzioni culturali pubbliche, enti di  ricerca  e  altre
          Amministrazioni dello Stato che svolgano attivita' connesse
          con le finalita' della presente legge.». 
              - Si riporta il testo del quadro D della Tabella  A  di
          cui all'articolo 171, comma 2, del decreto  del  presidente
          della  Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   recante
          "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: 
              «Addetto   presso   istituto   italiano   di   cultura,
          rappresentanza    diplomatica,    ufficio    consolare    o
          rappresentanza permanente».