(( Art. 9-bis 
 
 
Potenziamento della revisione della spesa di personale del  Ministero
                         degli affari esteri 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 170 e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
  «Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per  un  periodo
che,   anche   per   effetto   di   eventuali   proroghe,   non   sia
complessivamente superiore ad un anno,  il  personale  ha  titolo  al
trattamento economico di cui alla presente parte,  ad  eccezione  dei
benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199,  205
e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200»; 
  b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1.  Per
i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire  di
far fronte alle spese aggiuntive necessarie per  il  trasporto  degli
effetti, comprensivi di bagaglio,  mobili  e  masserizie,  spetta  al
personale un contributo fisso  onnicomprensivo.  La  misura  di  tale
contributo   e'   rapportata   all'indennita'   spettante   a   norma
dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da
Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma
dell'articolo 176 del presente decreto per il personale  in  servizio
all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e'  pari  ad  una
percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita'
a seconda della distanza intercorrente fra  la  sede  di  servizio  e
quella  di  destinazione,  ed  e'  stabilita  secondo   la   seguente
parametrazione: 
    
  a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento; 
    
  b) per distanze maggiori  di  chilometri  500  e  non  maggiori  di
chilometri 1.500: 50 per cento; 
    
  c) per distanze maggiori di chilometri  1.500  e  non  maggiori  di
chilometri 3.500: 75 per cento; 
    
  d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. 
    
  2. La parametrazione di cui al  comma  1  puo'  essere  modificata,
senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il contributo  fisso  onnicomprensivo  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di
servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo
25 per cento del contributo spettante e'  corrisposto  entro  novanta
giorni dalla  data  di  presentazione  al  Ministero,  da  parte  del
dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla  sede
all'estero presso la quale il  dipendente  e'  trasferito,  che  egli
abbia  effettivamente  ricevuto  i  propri  mobili   e   le   proprie
masserizie. In caso di  rientro  presso  l'Amministrazione  centrale,
tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le  masserizie
sono state effettivamente spedite, resa dalla  sede  dalla  quale  il
dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia  l'attestazione
su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in  suo
possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in  loco.
Qualora, entro sei mesi dalla data  di  assunzione  di  servizio,  il
dipendente trasferito non  produca  al  Ministero  per  causa  a  lui
imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso
perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di  cui  al
comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione  di  servizio
e' recuperata a cura dell'Amministrazione. 
    
  4. Qualora dipendenti fra  loro  coniugati  siano  trasferiti  allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta',  e
sempre che il divario fra le date di  assunzione  di  servizio  nella
sede sia inferiore a centottanta giorni,  il  contributo  di  cui  al
comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella  misura
piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a
carico.  Con  decreto  del  Ministro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale,  sono
individuate  le  sedi  all'estero   caratterizzate   da   particolari
situazioni abitative, con specifico riferimento  alla  disponibilita'
di alloggi parzialmente  o  totalmente  arredati,  e  logistiche,  da
condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio
del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base
per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere  corrisposto
in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al  medesimo
comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
    
  c) l'articolo 200 e' abrogato; 
  d)  all'articolo  201,  dopo  la  parola:  «domestici»  le  parole:
«nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199» sono soppresse; 
    
  e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola:  «domestici»
le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli  effetti»
sono soppresse. 
    
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e  e),  si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. 
    
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari   esteri)
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n.  44,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 170 (Assegni e indennita') 
              Il personale dell'Amministrazione degli affari  esteri,
          oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere  fisso  e
          continuativo previsti per l'interno,  compresa  l'eventuale
          indennita' o retribuzione di posizione nella misura  minima
          prevista dalle disposizioni  applicabili,  tranne  che  per
          tali assegni sia diversamente disposto, percepisce,  quando
          e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
          uffici  consolari  di  prima  categoria,  l'indennita'   di
          servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
          occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
          in base alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364 
              Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo  34  per
          un periodo che, anche per effetto  di  eventuali  proroghe,
          non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
          ha titolo al trattamento economico  di  cui  alla  presente
          parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli  173,
          175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche'  al  primo
          comma dell'articolo 200"; 
              - l'articolo  200  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   5   gennaio   1967,   n.    18    (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri) pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44,  S.O.,  abrogato  dalla
          presente legge, recava: "Articolo 200 (Trasporto per  aereo
          o automezzo)" 
              - Si riporta il testo dell'articolo 201 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari   esteri)
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 201 (Limiti di spesa) 
              Al personale che sostenga per se', i familiari a carico
          e i domestici, spese maggiori o diverse da quelle  previste
          dal presente titolo,  l'ammontare  delle  spese  stesse  e'
          corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 202 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari   esteri)
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: 
              "Articolo 202 (Disposizioni amministrative e contabili) 
              La scelta dei percorsi  per  i  viaggi  del  dipendente
          trasferito nonche' dei familiari a carico e  dei  domestici
          e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero. 
              Gli impegni relativi alle spese per  i  viaggi  di  cui
          agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente,
          all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione
          della  decisa  partenza  o  dell'effettuata  partenza.  Gli
          impegni relativi alle spese di viaggio per  i  familiari  a
          carico  ed  i   domestici   sono   assunti   nell'esercizio
          finanziario dell'anno in cui  il  dipendente  dichiara  che
          avranno luogo i viaggi e le spedizioni.