Art. 9 
 
 
Partecipazione delle Camere al dialogo politico  con  le  istituzioni
                         dell'Unione europea 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8,  sui  progetti
di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in  base
al Protocollo n. 1 sul ruolo  dei  parlamenti  nazionali  nell'Unione
europea, allegato al Trattato sull'Unione europea,  al  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e al  Trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n.  2
sull'applicazione   dei   principi    di    sussidiarieta'    e    di
proporzionalita', allegato  al  Trattato  sull'Unione  europea  e  al
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far
pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e  contestualmente  al
Governo  ogni  documento  utile  alla  definizione  delle   politiche
europee. 
  2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni  e  proposte
formulate dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee  e  dai
consigli regionali e delle province autonome ai  sensi  dell'articolo
25. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.