Art. 9 
 
 
                     Modificazioni al libro nono 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2136: 
      1) al comma 1: 
  1.1)  dopo  la  lettera  g),  e'  inserita  la  seguente:   «g-bis)
l'articolo 892;»; 
  1.2) la lettera gg) e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Si applicano al Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in  quanto
compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice: 
  a) l'articolo 192; 
  b) l'articolo 558; 
  c) l'articolo 2229, comma 6.»; 
  b) all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare  ufficiali  in
ferma prefissata con durata della ferma  di  due  anni  e  sei  mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro  che  hanno
superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai  corsi
si accede tramite pubblico concorso al quale  possono  partecipare  i
cittadini italiani che: 
  a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),  c),
d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  19
marzo 2001, n. 69; 
  b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data  indicata  nel
bando di concorso; 
  c) siano riconosciuti in  possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; 
  d) non siano gia' in servizio quali ufficiali  ausiliari  in  ferma
prefissata ovvero si trovino nella  posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti: 
  a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli  corsi,
ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei
concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata
dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei  rispettivi  corsi  di
formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale
del Corpo della guardia di finanza; 
  b) i  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  richiesti  ai  fini
dell'esercizio delle mansioni previste per  gli  ufficiali  in  ferma
prefissata. 
  3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso  sono  nominati
sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma  prefissata,
ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale  ovvero  tenenti  del
corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 
  4.  Fermi  restando  gli  ulteriori  requisiti   prescritti   dalla
normativa vigente, gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
completato diciotto mesi di  servizio  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza possono partecipare, esclusivamente  in  relazione  ai  posti
loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9  del  decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,   sempreche'   gli   ufficiali
interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno  di  eta'.
Il servizio prestato in qualita' di  ufficiale  in  ferma  prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  della  graduatoria  di
merito. 
  5. Per quanto non espressamente previsto,  si  applicano  al  Corpo
della guardia di finanza,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sugli
ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»; 
    c) all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate  forze  di
completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate  con
le missioni internazionali  ovvero  con  le  attivita'  addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale  sia  all'estero,
gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su  proposta  del
Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso
degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado
e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad  un
anno, rinnovabile a domanda dell'interessato  per  non  piu'  di  una
volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 
  2.  Fermi  restando  gli  ulteriori  requisiti   prescritti   dalla
normativa  vigente,  gli   ufficiali   inferiori   delle   forze   di
completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente  in  relazione  ai  posti  loro  riservati  ai   sensi
dell'articolo 2143-bis, comma 1,  ai  concorsi  per  il  reclutamento
degli ufficiali di cui all'articolo  9  del  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati  non  abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti
corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo,  con  il
grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
definite in  relazione  alle  specifiche  esigenze  del  Corpo  della
guardia di finanza: 
  a) le modalita' per  l'individuazione  delle  ferme  e  della  loro
eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui  al  comma
1; 
  b)  i  requisiti  fisici   e   attitudinali   richiesti   ai   fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali  chiamati  o
richiamati in servizio. L'ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti,  anche
relativamente alla rispettiva articolazione interna; 
  c) le procedure da  seguirsi,  le  modalita'  per  l'individuazione
delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo
674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo  criteri  analoghi  a
quelli individuati dal medesimo articolo 674. 
  4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia
di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le
norme sugli ufficiali delle  forze  di  completamento  contenute  nel
presente codice.»; 
    d) dopo l'articolo 2143 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2143-bis  (Incentivi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali
ausiliari del Corpo della guardia di finanza). - 1. Per gli ufficiali
in ferma prefissata con almeno diciotto mesi  di  servizio,  per  gli
ufficiali  di  complemento  e  per  gli  ufficiali  delle  forze   di
completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel  Corpo
della guardia di finanza sono previste riserve di posti  fino  all'80
per cento dei posti annualmente disponibili per  l'accesso  al  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo   del   Corpo   medesimo,   di   cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
  2. Per gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano  prestato
servizio per almeno diciotto mesi  senza  demerito  nel  Corpo  della
guardia di finanza sono previste riserve di  posti  fino  al  40  per
cento dei  posti  annualmente  disponibili  per  l'accesso  al  ruolo
speciale del Corpo  medesimo,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di  attivazione
dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono  messi  a
concorso per le categorie previste  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legislativo n.  69  del  2001,  secondo  le  percentuali  ivi
indicate.»; 
  e) all'articolo 2154, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi',  l'articolo  4,
comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»; 
  f) all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, secondo le modalita' ivi previste»; 
  g) all'articolo 2161, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo  della  guardia
di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del  brevetto  di
pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di  servizio,
che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta',  non
abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria  di  cui
all'articolo 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento
dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla
differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo
1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti. 
  2. Agli ufficiali  di  cui  al  comma  1  che,  in  possesso  delle
specifiche qualifiche previste per  l'impiego  di  velivoli  a  pieno
carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla  data
del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta'
e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica
soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione  dal
servizio  un  premio  di  importo  pari   alla   meta'   dell'importo
complessivo dei premi di cui all'articolo 1803. 
  3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia  di
finanza ammessi ai corsi  di  pilotaggio  per  il  conseguimento  del
brevetto   di   pilota   militare    devono    contrarre,    all'atto
dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data
di inizio dei corsi stessi, di durata  pari  a  quattordici  anni  se
provenienti dal ruolo normale e di sedici  anni  se  provenienti  dal
ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il
corso di pilotaggio e' prosciolto dalla  ferma,  salvo  l'obbligo  di
completare le ferme eventualmente contratte. 
  4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al  comma
3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie  di  cui  all'articolo
966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»; 
  h)  all'articolo  2190,  comma  2,  la  parola:   «Segretario»   e'
sostituita dalla seguente: «Segretariato»; 
  i) dopo l'articolo 2195 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2195-bis  (Finanziamento  dello  sviluppo  tecnologico   nel
settore aeronautico). - 1. Per la prosecuzione  degli  interventi  di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  e'
autorizzato un contributo di 25 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni  2017  e  2018.  Al  relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»; 
  l) all'articolo 2198, il comma 2 e' abrogato; 
  m) l'articolo 2209 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2209  (Regime  transitorio  delle  eccedenze  organiche  del
personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto).  -  1.
Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di  porto  sono  ammesse
eccedenze  nell'organico  dei  ruoli  dei  marescialli  dovute   agli
inquadramenti effettuati al  momento  della  costituzione  dei  ruoli
stessi. Fino al raggiungimento del volume  organico  previsto  per  i
volontari di truppa in servizio permanente,  sono  ammesse  eccedenze
nell'organico  del  ruolo  dei  sergenti  dovute  agli  inquadramenti
effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»; 
    n) dopo l'articolo 2231 e' inserito il seguente: 
  «Art.    2231-bis    (Trasferimento    presso    altre    pubbliche
amministrazioni). - 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali  fino
al grado di tenente colonnello compreso e gradi  corrispondenti  e  i
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica  possono
presentare  domanda   di   trasferimento   presso   altre   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Il
trasferimento e' condizionato al  preventivo  parere  favorevole  del
Ministero    della    difesa    e    all'accettazione    da     parte
dell'amministrazione di destinazione ed  e'  autorizzato  secondo  le
modalita' e nei limiti  delle  facolta'  assunzionali  annuali  della
medesima amministrazione, previsti  dalle  disposizioni  vigenti.  Al
personale trasferito, che viene inquadrato nell'area  funzionale  del
personale  non  dirigenziale  individuata   dall'amministrazione   di
destinazione  sulla  base  di  apposite  tabelle   di   equiparazione
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si applica il trattamento giuridico ed  economico,  compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale
non  dirigente   vigenti   nel   comparto   dell'amministrazione   di
destinazione.  Alla   data   di   assunzione   in   servizio   presso
l'amministrazione  di  destinazione,  il  militare  e'  collocato  in
congedo nella posizione della riserva.»; 
    o) l'articolo 2235 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2235 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei
ruoli  speciali  dell'Esercito  italiano  della  Marina  militare   e
dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al  2015,  per  tutti  i  ruoli
speciali  degli  ufficiali  in  servizio   permanente   dell'Esercito
italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,  il
periodo  di  permanenza  minima  nel  grado  di  maggiore   o   grado
corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di  4
anni.»; 
    p) all'articolo 2239, dopo il comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: 
  «3-bis.  Fino  all'adozione  di  una  nuova  disciplina  ai   sensi
dell'articolo 1096, comma 1,  lettera  b),  restano  validi  ai  fini
dell'avanzamento  gli  esami  e  i  corsi   di   cui   alle   vigenti
disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della
scuola  di  guerra  aerea  per  gli  ufficiali  del  ruolo  naviganti
normale.»; 
    q) dopo l'articolo 2259, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2259-bis  (Assunzioni  di   personale   negli   arsenali   e
stabilimenti militari). - 1. Al fine di consentire  l'attuazione  dei
processi di ristrutturazione e di  incremento  dell'efficienza  degli
arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno  degli  anni  del
triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni
del  personale  degli  arsenali   e   degli   stabilimenti   militari
appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta  per  cento
delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma  102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. Per le assunzioni di cui  al  presente  comma  non  si
applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.»; 
    r) dopo l'articolo 2264, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2264-bis  (Limiti  per  la  costituzione   della   posizione
assicurativa). - 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per
le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al
30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; 
    s) all'articolo 2268, comma 1: 
  1) il numero 429) e' soppresso e, per l'effetto,  gli  articoli  7,
primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  riprendono
vigore; 
  2) dopo il numero 649), e' inserito il seguente: 
      «649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;»; 
  3) il numero 678) e'  soppresso  e,  per  l'effetto,  la  legge  27
ottobre 1973, n. 629, riprende vigore; 
  4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo  27,  secondo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore; 
  5) dopo il numero 786), e' inserito il seguente: 
  «786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio  1981,
n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»; 
  6) il numero 816) e' soppresso; 
  7)  al  numero  928),  le  parole:  «escluso  l'articolo  6»   sono
sostituite dalle seguenti: «esclusi  gli  articoli  5  e  6»  e,  per
l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997,  n.  85,  riprende
vigore; 
  8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse; 
  9) il  numero  998)  e'  sostituito  dal  seguente:  «998)  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»; 
  10) al numero 1085-bis), le parole: «articolo  6,  commi  21-ter  e
21-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi  21-ter
e 21-quater, e  55,  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies»; 
  11) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi  57
e 96; 
  1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e  legge  di
conversione 24 febbraio 2012, n.  13,  articoli:  4,  commi  1-bis  e
1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4; 
  1085-sexies) decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  e  legge  di
conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»; 
  t) all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) e' abrogato; 
  u) all'articolo 2270: 
      1) al comma 1: 
  1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite  dalle
seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e,  per  l'effetto,  l'articolo  11  del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla  legge
4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed e' sottratto  agli  effetti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
13 dicembre 2010, n. 213; 
  1.2) al numero 33-ter), dopo la parola: «militare», sono  aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonche' 27, secondo comma»; 
      2) al comma 2, dopo il numero 12)  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  articoli  da  42  a  47,  limitatamente  a  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2136, commi 1 e 2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
          Guardia di finanza). - 1. Si  applicano  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,  le
          seguenti   disposizioni   del   libro   IV    del    codice
          dell'ordinamento militare: 
              a)-g) (Omissis); 
              g-bis) l'art. 892; 
              h)-ee) (Omissis); 
              ff) l'art. 1493; 
              gg) (soppressa). 
              2. Si applicano al Corpo della Guardia di  finanza,  in
          quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni  del
          presente codice: 
              a) l'art. 192; 
              b) l'art. 558; 
              c) l'art. 2229, comma 6. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2140 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2140 (Ufficiali in  ferma  prefissata  del  Corpo
          della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della  guardia  di
          finanza puo' arruolare ufficiali in  ferma  prefissata  con
          durata della ferma di due  anni  e  sei  mesi,  incluso  il
          periodo di formazione, da reclutare tra  coloro  che  hanno
          superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
          Ai corsi si  accede  tramite  pubblico  concorso  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani che: 
              a) siano in possesso dei requisiti di cui alle  lettere
          a), b), c), d), e), f) e  g)  dell'art.  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
              b) non abbiano superato il 32° anno  d'eta'  alla  data
          indicata nel bando di concorso; 
              c)  siano  riconosciuti  in   possesso   dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale ufficiale; 
              d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari
          in ferma prefissata ovvero si trovino  nella  posizione  di
          congedo  per  aver  completato  la  ferma  quali  ufficiali
          ausiliari in ferma prefissata. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabiliti: 
              a) i titoli di studio  richiesti  per  l'ammissione  ai
          singoli corsi, ed  eventualmente  ulteriori  requisiti,  le
          tipologie e le modalita' dei  concorsi  e  delle  eventuali
          prove di esame, prevedendo anche la durata  dei  corsi;  le
          modalita'  per  lo  svolgimento  dei  rispettivi  corsi  di
          formazione  e  relativi  programmi  sono  determinati   dal
          Comando generale del Corpo della guardia di finanza; 
              b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai
          fini  dell'esercizio  delle  mansioni  previste   per   gli
          ufficiali in ferma prefissata. 
              3. Gli allievi che superano gli  esami  di  fine  corso
          sono nominati  sottotenenti  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza in ferma prefissata, ausiliari  del  corrispondente
          ruolo speciale  ovvero  tenenti  del  corrispondente  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo. 
              4. Fermi restando gli  ulteriori  requisiti  prescritti
          dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma  prefissata
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel  Corpo
          della   guardia    di    finanza    possono    partecipare,
          esclusivamente in relazione  ai  posti  loro  riservati  ai
          sensi dell'art. 2143-bis, ai concorsi per  il  reclutamento
          degli ufficiali di cui agli articoli  8  e  9  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli  ufficiali
          interessati non abbiano superato il trentaquattresimo  anno
          di eta'. Il servizio prestato in qualita' di  ufficiale  in
          ferma  prefissata  costituisce   titolo   ai   fini   della
          formazione della graduatoria di merito. 
              5. Per quanto non espressamente previsto, si  applicano
          al Corpo della guardia di finanza, in  quanto  compatibili,
          le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute  nel
          presente codice.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2143 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2143 (Ufficiali delle forze di completamento  del
          Corpo della Guardia di finanza). -  1.  In  relazione  alla
          necessita' di disporre di adeguate forze di  completamento,
          con specifico riferimento alle esigenze  correlate  con  le
          missioni   internazionali   ovvero   con    le    attivita'
          addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
          nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in
          ferma prefissata, su  proposta  del  Comando  generale  del
          Corpo della guardia di  finanza  e  previo  consenso  degli
          interessati, possono essere richiamati in servizio  con  il
          grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma  non
          superiore   ad   un    anno,    rinnovabile    a    domanda
          dell'interessato per non piu'  di  una  volta,  al  termine
          della quale sono collocati in congedo. 
              2. Fermi restando gli  ulteriori  requisiti  prescritti
          dalla normativa  vigente,  gli  ufficiali  inferiori  delle
          forze di completamento del Corpo della guardia  di  finanza
          possono partecipare, esclusivamente in relazione  ai  posti
          loro riservati ai sensi dell'art.  2143-bis,  comma  1,  ai
          concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  di   cui
          all'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,
          sempreche' gli ufficiali interessati non  abbiano  superato
          il  trentaquattresimo  anno  di  eta'.   Al   termine   dei
          prescritti  corsi  formativi  i  predetti  ufficiali   sono
          iscritti in ruolo, con il grado  rivestito,  dopo  l'ultimo
          dei pari grado in ruolo. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze
          del Corpo della Guardia di Finanza: 
              a) le modalita'  per  l'individuazione  delle  ferme  e
          della loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del  limite
          massimo di cui al comma 1; 
              b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai  fini
          dell'esercizio delle mansioni previste  per  gli  ufficiali
          chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del  Corpo
          della guardia di finanza individua gli eventuali  specifici
          requisiti richiesti, anche  relativamente  alla  rispettiva
          articolazione interna; 
              c)  le  procedure  da  seguirsi,   le   modalita'   per
          l'individuazione  delle  professionalita'   e   del   grado
          conferibile ai sensi dell'art. 674, gli eventuali ulteriori
          requisiti, secondo criteri analoghi  a  quelli  individuati
          dal medesimo art. 674. 
              4. Per quanto non espressamente previsto per  il  Corpo
          della guardia di finanza, si applicano al  medesimo  Corpo,
          in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze
          di completamento contenute nel presente codice.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2154,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  2154  (Disposizioni  generali  in   materia   di
          trattamento economico del personale delle Forze di  polizia
          a ordinamento militare). - 1. (Omissis). 
              2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1,  continua  ad
          applicarsi l'art. 2, comma  91,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. Allo stesso personale si  applica,  altresi',
          l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2157 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2157 (Retribuzione  degli  allievi  di  scuole  e
          accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare). -
          1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle  Forze
          di polizia a ordinamento militare sono attribuite le  paghe
          nette  giornaliere  di  cui  all'art.  1798,   secondo   le
          modalita' ivi previste.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2161 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2161 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio
          permanente del Corpo della Guardia di finanza). -  1.  Agli
          ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di
          finanza, in possesso  alla  data  del  31  marzo  2000  del
          brevetto di pilota  militare  e  del  requisito  di  almeno
          diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato  il
          quarantacinquesimo  anno  di  eta',  non   abbiano   potuto
          contrarre tutti  i  periodi  di  ferma  volontaria  di  cui
          all'art.  966,  e'  corrisposto  in  unica   soluzione   al
          raggiungimento dei limiti di eta'  per  la  cessazione  dal
          servizio un  premio  pari  alla  differenza  tra  l'importo
          complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello  dei
          relativi premi biennali percepiti. 
              2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data  del
          31 marzo 2000,  in  possesso  delle  specifiche  qualifiche
          previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo
          ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano  superato
          il quarantacinquesimo  anno  di  eta'  e  non  superato  il
          cinquantesimo  anno  di  eta',  e'  corrisposto  in   unica
          soluzione al raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  per  la
          cessazione dal servizio un  premio  di  importo  pari  alla
          meta' dell'importo complessivo dei premi  di  cui  all'art.
          1803. 
              3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
          guardia di finanza ammessi ai corsi di  pilotaggio  per  il
          conseguimento  del  brevetto  di  pilota  militare   devono
          contrarre, all'atto dell'ammissione  al  corso,  una  ferma
          volontaria, decorrente  dalla  data  di  inizio  dei  corsi
          stessi, di durata pari a quattordici  anni  se  provenienti
          dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo
          aeronavale. L'ufficiale che  non  porta  a  termine  o  non
          supera il corso di pilotaggio e'  prosciolto  dalla  ferma,
          salvo  l'obbligo  di  completare  le  ferme   eventualmente
          contratte. 
              4. Al termine della ferma contratta, gli  ufficiali  di
          cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie
          di cui all'art. 966 e a percepire i premi di  cui  all'art.
          1803.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2190,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   2190   (Unita'   produttive    e    industriali
          dell'Agenzia industrie difesa). - 1. (Omissis). 
              2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere  efficacia
          a decorrere dalla data  di  eventuale  chiusura  ovvero  di
          trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti
          dal Segretariato generale della difesa di cui  al  medesimo
          articolo. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2198 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2198 (Regime  transitorio  del  reclutamento  dei
          sergenti). - 1. Fino al 31 ottobre  2015,  in  deroga  agli
          articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei  sergenti
          avviene, mediante concorso interno per titoli  ed  esami  e
          successivo   corso   di    aggiornamento    e    formazione
          professionale della durata non inferiore a  mesi  tre,  dai
          volontari di truppa in servizio permanente. 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2239, comma 3-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  inserito
          dal presente decreto: 
              «Art. 2239 (Regime transitorio  dell'avanzamento  degli
          ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3. (Omissis). 
              3-bis. Fino all'adozione di  una  nuova  disciplina  ai
          sensi dell'art. 1096, comma 1, lettera b),  restano  validi
          ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi  di  cui  alle
          vigenti disposizioni, ad  esclusione  della  frequenza  del
          corso superiore  della  scuola  di  guerra  aerea  per  gli
          ufficiali del ruolo naviganti normale.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2268,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie).  -
          1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  codice  e  del
          regolamento,  sono  o  restano  abrogati  i  seguenti  atti
          normativi primari e le successive modificazioni: 
              1)-427) (Omissis); 
              428) legge 14 marzo 1957, n. 108; 
              429) (soppresso); 
              430) legge 4 aprile 1957, n. 229; 
              431)-649) (Omissis); 
              649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368; 
              650)-676) (Omissis); 
              677) legge 22 ottobre 1973, n. 678; 
              678) (soppresso); 
              679) legge 22 novembre 1973, n. 816; 
              680)-722) (Omissis); 
              723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli  articoli
          18 e 26,  quest'ultimo  limitatamente  al  personale  delle
          Forze armate e di polizia ad ordinamento militare,  nonche'
          27, secondo comma; 
              724)-785) (Omissis); 
              786-bis) decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
          luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8; 
              787)-814) (Omissis); 
              815) legge 8 ottobre 1984, n. 693; 
              816) (soppresso); 
              817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge  di
          conversione 17 febbraio 1985, n. 18; 
              818)-927) (Omissis); 
              928) legge 28 marzo 1997, n. 85, esclusi gli articoli 5
          e 6; 
              929)-974) (Omissis); 
              975) legge 28 febbraio 2000, n. 42; 
              976)-997) (Omissis); 
              998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
              999)-1085) (Omissis); 
              1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e  legge
          di conversione 30 luglio 2010, n. 122:  articoli  6,  commi
          21-ter e 21-quater, e 55,  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,
          5-quinquies e 5-sexies; 
              1085-ter) (Omissis); 
              1085-quater) legge 12 novembre 2011, n.  183:  art.  4,
          commi 57 e 96; 
              1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
          e legge di conversione 24 febbraio 2012, n.  13,  articoli:
          4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4; 
              1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  e
          legge 24 marzo 2012, n. 27: art. 81.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2269,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme  secondarie).
          - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del  codice  e  del
          regolamento,  sono  o  restano  abrogati  i  seguenti  atti
          normativi secondari e le successive modificazioni: 
              1)-236) (Omissis); 
              237) decreto del Presidente della Repubblica  1  luglio
          1981, n. 735; 
              238) (abrogato); 
              239) decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
          1982, n. 459; 
              240)-394-quater) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2270 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2270 (Norme che rimangono in  vigore).  -  1.  In
          attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre  2005,
          n.  246,  restano  in  vigore  i  seguenti  atti  normativi
          primari, e le relative successive modificazioni: 
              1)-3) (Omissis); 
              4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e  legge
          di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9,  10
          e 11; 
              5)-33-bis) (Omissis); 
              33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e  26,
          quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze  armate
          e di polizia ad ordinamento militare, nonche'  27,  secondo
          comma; 
              34)-36) (Omissis). 
              2.  Restano  in  vigore  i  seguenti   atti   normativi
          secondari e successive modificazioni: 
              1)-11) (Omissis); 
              12-bis)  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          maggio 1957, n. 686, articoli da  42  a  47,  limitatamente
          agli effetti di quanto disposto  dall'art.  1,  comma  555,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».