Art. 9 
 
 
Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli  di  oliva
                               vergini 
 
  1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione  del  regime  di
perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo  regime,  quando  la
richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla
previa  autorizzazione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e  vincolante  del
comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge  18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1986, n. 462. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  necessaria  anche  nelle
ipotesi di lavorazioni per conto di committenti  stabiliti  in  Paesi
non facenti parte dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto-legge  18
          giugno  1986,  n.  282  (Misure  urgenti  in   materia   di
          prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1986, n. 141: 
                "Art.   6.   1.   I   Ministri   della   sanita'    e
          dell'agricoltura e  delle  foreste,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          definiscono un programma sistematico di interventi  miranti
          alla  piu'  efficace   lotta   contro   le   frodi   e   le
          sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. 
              2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al
          fine di: 
                a) realizzare  una  costante  collaborazione  tra  le
          varie amministrazioni incaricate della prevenzione e  della
          repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari; 
                b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo
          al  fine  di  combattere  le  frodi  e  le   sofisticazioni
          alimentari in base ad uniformi indirizzi; 
                c)  proporre  eventuali   modifiche   delle   vigenti
          disposizioni in materia di vigilanza. 
              3. Il programma indicato al comma  1  viene  aggiornato
          annualmente con le stesse modalita' ivi  indicate,  tenendo
          conto dei dati raccolti dal Servizio informativo  sanitario
          di cui all'articolo 8. 
              4. Per i fini indicati nei precedenti commi i  predetti
          Ministri,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          impartiscono le direttive necessarie ai competenti  servizi
          centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il
          Servizio sanitario  nazionale  si  applica  l'articolo  16,
          comma 5. 
              5. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  istituiscono  comitati  di  coordinamento  per  la
          prevenzione  e  la  repressione   delle   frodi   e   delle
          sofisticazioni  nella  lavorazione  e  nel  commercio   dei
          prodotti alimentari. 
              6. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e  delle
          foreste riuniscono i presidenti  dei  comitati  di  cui  al
          comma  5  per  la  determinazione  degli  indirizzi  ed  il
          raccordo  tra  l'attivita'  a  livello  regionale   ed   il
          programma indicato al comma 1. 
              7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i  nuclei
          antisofisticazione dell'Arma dei  carabinieri  operano,  in
          concorso, con i nuclei  di  polizia  tributaria  del  Corpo
          della guardia di finanza,  con  il  Corpo  forestale  dello
          Stato,  con  la  Polizia  di  Stato  e   con   l'Arma   dei
          carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con
          l'Agenzia delle dogane. 
              8.  In  situazioni  di  emergenza,   al   coordinamento
          operativo  dell'Ispettorato,  dei  nuclei   e   dei   Corpi
          anzidetti, del Servizio ispettivo  centrale  del  Ministero
          della sanita' e delle altre amministrazioni  interessate  e
          degli organi del Servizio sanitario nazionale  sovrintende,
          in campo nazionale, un organo designato dal Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'agricoltura e  delle  foreste  e  del  Ministro  della
          sanita', di intesa con gli altri Ministri interessati. 
              9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al
          comma  8  e'  assunto,  in  situazioni  di  emergenza,  dal
          prefetto.".