Art. 9 Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini 1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
Note all'art. 9: Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1986, n. 141: "Art. 6. 1. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. 2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di: a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari; b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi; c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza. 3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalita' ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8. 4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari. 6. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attivita' a livello regionale ed il programma indicato al comma 1. 7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane. 8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanita' e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanita', di intesa con gli altri Ministri interessati. 9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 e' assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.".