Art. 9 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. Il sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze  e'
oggetto  di  monitoraggio  e  valutazione,  anche  in  un'ottica   di
miglioramento costante, da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali,  regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualita' di  enti
pubblici titolari ai sensi  del  presente  decreto  legislativo,  che
possono  avvalersi  per  le  relative  azioni,  della  collaborazione
dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per  la  valutazione  del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)
e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR)  e  dell'Unione  nazionale  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma
1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 51, della legge  28  giugno
2012, n. 92. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art.  4,  comma  51,  della  citata
          legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.