Art. 9 
 
                      Domande di autorizzazione 
                  al trasferimento intracomunitario 
 
  1. La domanda per il rilascio  di  una  autorizzazione  globale  di
trasferimento deve indicare: 
  a) Paese di destinazione comunitario; 
  b) identificazione del destinatario  (autorita'  governativa,  ente
pubblico o impresa autorizzata); 
  c) eventuali obblighi economici  verso  lo  Stato  per  diritti  di
proprieta', di brevetto e simili; 
  d) eventuali impegni per compensazioni industriali; 
  e) eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti
relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale; 
  f) eventuali affidamenti da parte di  amministrazioni  dello  Stato
per l'esecuzione dell'operazione pattuita; 
  g) estremi di iscrizione nel registro; 
  h)  tipo  di  materiali  oggetto  dell'operazione  con  estremi  di
riferimento  alla  lista  di  cui  all'articolo  18  della  legge  ed
eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della  legge
e alla voce doganale corrispondente; 
  i) classifica di segretezza del materiale; 
  l) soggetti intermediari citati nel contratto; 
  m) modalita' di regolamento finanziario; 
  n)   dogane   interessate   dall'esecuzione,   anche    frazionata,
dell'operazione; 
  o) su richiesta del Ministero degli affari esteri,  il  certificato
di importazione o il certificato di uso finale  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera c), della legge; 
  p) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; 
  q) ammontare degli eventuali compensi di intermediazione; 
  r) Paese di destinazione  finale  del  materiale  ovvero  eventuali
Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale. 
  2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale  di
trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i
seguenti: 
  a) valore del contratto; 
  b) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura. 
  3. La domanda  per  il  rilascio  della  autorizzazione  globale  e
individuale di trasferimento e' presentata all'Autorita' nazionale  -
UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore,  al  Ministero
della difesa - Segretariato  generale  della  difesa  -  II  Reparto.
L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il  termine  di  sessanta
giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o  a  comunicare,  con
provvedimento motivato, il diniego.  Il  decorso  del  termine  resta
sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie  integrative
da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione  della
stessa. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 7. 
              - Per il testo dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.