Art. 9 Domande di autorizzazione al trasferimento intracomunitario 1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento deve indicare: a) Paese di destinazione comunitario; b) identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); c) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta', di brevetto e simili; d) eventuali impegni per compensazioni industriali; e) eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale; f) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per l'esecuzione dell'operazione pattuita; g) estremi di iscrizione nel registro; h) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge e alla voce doganale corrispondente; i) classifica di segretezza del materiale; l) soggetti intermediari citati nel contratto; m) modalita' di regolamento finanziario; n) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; o) su richiesta del Ministero degli affari esteri, il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge; p) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; q) ammontare degli eventuali compensi di intermediazione; r) Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale. 2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale di trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti: a) valore del contratto; b) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura. 3. La domanda per il rilascio della autorizzazione globale e individuale di trasferimento e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - II Reparto. L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.