Art. 9 Procedimento 1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 e' rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della societa' tra professionisti ed e' corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui e' rivolta la domanda. 2. La societa' tra professionisti costituita nella forma della societa' semplice puo' allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della societa'. 3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la societa' professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna societa', della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche' degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. 4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della societa'. 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.