Art. 9 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I Ministri dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le
associazioni imprenditoriali,  predispongono  forme  di  monitoraggio
almeno annuali  sull'attuazione  del  presente  regolamento  volte  a
verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al  SUAP,
i tempi impiegati per l'istruttoria,  per  l'invio  telematico  della
documentazione   agli   enti   competenti   e   per    il    rilascio
dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto  dei  tempi
previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  interessate  provvedono,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.