(Convenzione-Articolo 9)
                             Articolo 9 
 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
 
1. Allorche' 
a) un'impresa  di  uno  Stato  contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale  di  un'impresa  di  uno  Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e
nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni  commerciali  o
finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni  accettate  o  imposte,
diverse  da  quelle  che  sarebbero  state  convenute   tra   imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa
di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per
i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta  a
tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili
che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo  Stato  se  le
condizioni fissate tra  le  due  imprese  fossero  state  quelle  che
sarebbero state convenute  tra  imprese  indipendenti,  allora  detto
altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta  ivi
applicata su tali utili. 
Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in  conformita'  alla
procedura  amichevole  di  cui   all'articolo   25   della   presente
Convenzione.