Art. 9 
 
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e  culturali  italiane
                             all'estero) 
 
  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti: 
  "12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili  esigenze  didattiche  o  amministrative,  che  non
trovino  gradatamente  idonea  soluzione  attraverso  il  ricorso  al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo  653  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o  con  le  operazioni  di
mobilita'  del  personale  scolastico  a  tempo  indeterminato   gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo'  essere
conservato, ad invarianza di  spesa,  un  limitato  numero  di  posti
vacanti e disponibili nel contingente di  cui  all'articolo  639  del
medesimo decreto legislativo,  sui  quali  possono  essere  assegnate
unita' di personale, da individuare tra  coloro  utilmente  collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate  sulla  base  di  prove  selettive
antecedenti  al  6  luglio  2012,  nonche'  i  dirigenti   scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima  del  6
luglio 2012, ai  sensi  dell'articolo  46  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per   il   quadriennio   2002-2005   dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  639  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli  affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti  di  cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  il
raggiungimento del livello medio  annuo  dei  risparmi  scontati  nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma  12.  Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la  finanza
pubblica.". 
  2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Insegnamento  di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale  o  l'ordinamento
scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale"; 
    b) al comma 1  dopo  la  parola:  "straniero"  sono  inserite  le
seguenti:  "o  italiano  a  contratto  locale,  residente  nel  paese
ospitante da almeno un anno"; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Nell'ambito del contingente di  cui  al  precedente  art.
639,   gli   insegnamenti   di    materie    obbligatorie    previste
nell'ordinamento scolastico italiano, individuate  con  provvedimenti
adottati di concerto  tra  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  possono
essere affidati con contratto regolato dalla  legislazione  locale  a
personale italiano o straniero, avente una  conoscenza  della  lingua
italiana  adeguata  ai  compiti  lavorativi  e  residente  nel  paese
ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa italiana. Con lo  stesso  provvedimento  sono  stabiliti  i
criteri e le procedure di assunzione di detto personale."; 
    d) al comma  2,  le  parole:  "comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 1 e 1 bis". 
  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per  la
finanza pubblica.