Art. 9 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.