(Accordo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
                                TASSE 
 
  Per la determinazione della base  imponibile  dell'Investitore  del
Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa  nazionale
sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e  lo
Sviluppo Economico. Per i ricavi  ed  i  costi  dell'Investitore  del
Progetto, saranno definiti - negli  accordi  preliminari  sui  prezzi
giuridicamente vincolanti  stipulati  tra  le  autorita'  fiscali  di
ciascuna delle Parti tra di loro  e  con  l'autorita'  fiscale  della
Confederazione  Svizzera  (essendo  la  giurisdizione  dello  Statuto
dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione  uniformi  e
appropriati,  coerenti  con  le  clausole  dei  Trattati  di   Doppia
Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali.  Gli
accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e
non  potranno  essere  modificati  o  risolti   senza   il   consenso
dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano
in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da  una  delle
Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del  Governo  Ospitante  di
cui quella Parte fa parte.