(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
         (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti) 
 
    1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'   convocato   dal
Presidente, anche  su  richiesta  dei  componenti,  ogniqualvolta  lo
ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. 
    2. I membri del Collegio  partecipano  alle  riunioni  convocate,
compatibilmente con le attivita' da svolgere, anche attraverso  mezzi
di telecomunicazione (audio o video conferenze)  tali  da  consentire
l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione  e
l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In  tal
caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove  si
trova il Presidente. 
    3. Le deliberazioni  del  Collegio  sono  assunte  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a
fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 
    4. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale,  e
delle risultanze dell'esame  collegiale  del  bilancio  preventivo  e
relative variazioni e del bilancio  consuntivo  e'  redatto  apposito
verbale, che  deve  essere  trascritto  nel  libro  dei  verbali  del
Collegio, custodito presso l'Agenzia.