Art. 9 
 
           Misure per favorire la diffusione della lettura 
 
  1. Nell'ambito di  apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi ((  degli
esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio  ))
con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con  il  decreto  di
cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale,  muniti  di
codice ISBN. (( Il  credito  di  imposta  e'  compensabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n. 241,  e
successive modificazioni. )) 
  2.  ((  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla
base della popolazione studentesca  nell'anno  scolastico  2014/2015,
fissa, per ogni studente di  istituto  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  pubblico  o  paritario  avente  sede  nel  territorio
nazionale, l'importo disponibile ai sensi  del  comma  5  nei  limiti
delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del  programma  operativo  nazionale  di  riferimento.  I   dirigenti
scolastici dei predetti istituti rilasciano a  ciascuno  studente  un
buono sconto di pari importo, timbrato e  numerato,  utilizzabile  ai
fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento  per  l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che  decidono  di
avvalersi della misura di cui al comma 1. 
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definiti   le   modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi  comprese  le
modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini  della  verifica  della  capienza  dei
fondi annualmente disponibili, il regime dei  controlli  sulle  spese
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il  monitoraggio
dell'agevolazione di cui al  presente  articolo  e  il  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al comma 5. )) 
  3. (( (soppresso). )) 
  4. (( (soppresso). )) 
  5. Previa verifica della coerenza con le  linee  di  intervento  in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale  relativo  alla
Competitivita'  di  responsabilita'  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione  territoriale,  il  Ministro
per gli affari  regionali  e  le  autonomie,  ((  il  Ministro  dello
sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ))  e'  stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella
misura massima  di  50  milioni  di  euro  a  valere  sulla  proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020  dei  fondi
strutturali comunitari. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Le risorse individuate  ai  sensi  del  comma  5,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente  articolo,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.