Art. 9 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  «Fino  al  31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al (( 30  giugno
2014 )) ». 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «entro  il  31  dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014». 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2014». 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le parole «31 dicembre 2013» sono  sostituite
dalle seguenti «30 giugno 2014». 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le parole «1º gennaio 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «1º luglio 2014». 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  (( 9. (Soppresso). )) 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. (( All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
39, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  al  Registro   sono   esonerati
dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato  gli  esami  di
Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28  giugno
2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il  tirocinio  legalmente
previsto  per  l'accesso  all'esercizio  dell'attivita'  di  revisore
legale, nel rispetto dei  requisiti  previsti,  in  conformita'  alla
direttiva 2006/43/CE,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri
e di nuove sessioni di esame». )) 
  (( 15. (Soppresso). )) 
  (( 15-bis. Al fine di consentire alla platea degli  interessati  di
adeguarsi  all'obbligo  di  dotarsi  di  strumenti  per  i  pagamenti
mediante carta  di  debito  (POS),  all'articolo  15,  comma  4,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  le
parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30  giugno
2014». 
  15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1,  del  codice
di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e'
ulteriormente differito al  1º  luglio  2014.  Sono  fatte  salve  le
procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati  pubblicati  a  far
data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui,
a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  stati  gia'
inviati gli inviti a presentare offerta. 
  15-quater. All'articolo 1, comma  1324,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti:  «,  2013  e
2014»; 
  b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione
relativa all'anno  2014  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2015». 
  15-quinquies.  Alla   copertura   degli   oneri   derivanti   dalle
disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3  milioni  di  euro
per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti
i Ministeri. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  14  dell'art.  19  del
          decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e  successive
          modificazioni  (Attuazione   della   direttiva   2004/39/CE
          relativa  ai  mercati  degli  strumenti   finanziari,   che
          modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e  2000/12/CE  e
          abroga  la  direttiva  93/22/CEE),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19. Disposizioni finali e transitorie. 
              1 - 13.(Omissis). 
              14. Fino al 30 giugno 2014, la riserva di attivita'  di
          cui  all'art.  18  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  non  pregiudica  la
          possibilita' per i soggetti che, alla data del  31  ottobre
          2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
          continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1,  comma
          5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, senza detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari
          di pertinenza dei clienti. 
              14-bis.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  2-bis  dell'art.  3  del
          citato decreto-legge n. 40 del 2010, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione
          della riscossione 
              1-2.(Omissis). 
              2-bis. Al fine di  contenere  la  durata  dei  processi
          tributari nei termini di durata ragionevole  dei  processi,
          previsti  ai  sensi  della  Convenzione  europea   per   la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, ratificata ai  sensi  della  legge  4  agosto
          1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto  del
          termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo  1,  della
          predetta Convenzione, le controversie  tributarie  pendenti
          che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo  grado,
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, da oltre dieci  anni,  per  le  quali
          risulti  soccombente  l'Amministrazione  finanziaria  dello
          Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le
          seguenti modalita': 
              a) le controversie  tributarie  pendenti  innanzi  alla
          Commissione tributaria centrale, con esclusione  di  quelle
          aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente
          definite con decreto assunto dal presidente del collegio  o
          da  altro  componente  delegato.  Il  compenso  in   misura
          variabile  previsto  per  i  componenti  della  Commissione
          tributaria centrale  e'  riconosciuto  solo  nei  confronti
          dell'estensore  del  provvedimento   di   definizione.   Il
          Consiglio  di   presidenza   della   giustizia   tributaria
          stabilisce i carichi di lavoro  minimi  per  garantire  che
          l'attivita' delle sezioni di cui all' art.  1,  comma  351,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il
          31 dicembre 2014; il mancato rispetto dei predetti  carichi
          e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre
          2010  il  predetto  Consiglio   provvede   alle   eventuali
          applicazioni alle citate sezioni, su domanda da  presentare
          al medesimo Consiglio entro il 31 luglio  2010,  anche  dei
          presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei
          componenti   delle   commissioni   tributarie   provinciali
          istituite nelle sedi delle sezioni stesse; 
              b) le controversie  tributarie  pendenti  innanzi  alla
          Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
          di un  importo  pari  al  5  per  cento  del  valore  della
          controversia determinato ai sensi dell' art. 16,  comma  3,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, e contestuale  rinuncia  ad  ogni  eventuale
          pretesa di equa riparazione ai sensi della legge  24  marzo
          2001, n. 89. A tal fine, il  contribuente  puo'  presentare
          apposita istanza alla competente segreteria  o  cancelleria
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con attestazione
          del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
          lettera restano sospesi fino alla scadenza del  termine  di
          cui al secondo periodo e sono  definiti  con  compensazione
          integrale delle spese del processo. In ogni caso non si  fa
          luogo  a  rimborso.  Le  maggiori  entrate  derivanti   dal
          presente  comma,  accertate  annualmente  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  affluiscono  al
          fondo  di  cui  all'  art.  7-quinquies,   comma   1,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
          destinate alle esigenze  di  finanziamento  delle  missioni
          internazionali di pace. L'avvenuto  pagamento  estingue  il
          giudizio   a   seguito   di   attestazione   degli   uffici
          dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
          della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
          sensi del presente decreto. 
              2-ter - 3-bis.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 8 del citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  8.  Misure  per  la   stabilita'   del   sistema
          creditizio 
              1-29.(Omissis). 
              30. Qualora,  al  fine  di  soddisfare  anche  in  modo
          indiretto  esigenze  di  liquidita',  la   Banca   d'Italia
          effettui operazioni di finanziamento o di altra natura  che
          siano garantite mediante pegno o cessione  di  credito,  la
          garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei  terzi
          dal momento della sua prestazione, ai sensi degli  articoli
          1, comma 1, lettera q),  e  2,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto legislativo 21 maggio 2004, n.  170  ed  in  deroga
          agli articoli  1264,  1265  e  2800  del  codice  civile  e
          all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo  21  maggio
          2004, n. 170. In caso di  garanzia  costituita  da  crediti
          ipotecari,  non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
          dall'art. 2843 del codice civile. Alle medesime  operazioni
          si applica l'art. 67, quarto comma, del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. La disciplina  derogatoria  di  cui  al
          presente  comma  si  applica  ai  contratti   di   garanzia
          finanziaria a favore della Banca d'Italia  stipulati  entro
          la data del 31 dicembre 2014. 
              31 - 34.(Omissis).». 
              Si riporta il testo dei commi 3, 4  e  4-bis  dell'art.
          128-decies del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  128-decies.  Disposizioni   di   trasparenza   e
          connessi poteri di controllo 
              1 - 2.(Omissis). 
              3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
          controllo sugli agenti insediati in  Italia  per  conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre
          2007, n. 231, risponde alla  Banca  d'Italia  del  rispetto
          delle disposizioni del Titolo  VI  da  parte  degli  agenti
          insediati in Italia dell'istituto di moneta  elettronica  o
          istituto di pagamento comunitari, che ad esso  fanno  capo.
          La Banca d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  gli
          agenti insediati in Italia per conto di istituti di  moneta
          elettronica o  istituto  di  pagamento  comunitari  nonche'
          presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia
          di Finanza che agisce con i poteri ad essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui  redditi,  utilizzando  strutture  e  personale
          esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
              4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
          controllo   sui   mediatori   creditizi   per    verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4-bis. Dal 1° luglio 2014  il  controllo  sugli  agenti
          insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              5.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  3-bis  del
          decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
          potenziamento delle procedure di accertamento), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis. Accisa  sul  carburante  utilizzato  nella
          produzione combinata di energia elettrica e calore 
              1.(Omissis). 
              2. Dal 1° gennaio al 30 giugno  2014,  alla  produzione
          combinata   di   energia   elettrica    e    calore,    per
          l'individuazione dei quantitativi di combustibile  soggetti
          alle  aliquote  sulla  produzione  di   energia   elettrica
          continuano  ad  applicarsi   i   coefficienti   individuati
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   con
          deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti  nella
          misura del 12 per cento. 
              3-4.(Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  4  e
          del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 91 (Disposizioni recanti  attuazione  dell'art.  2
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili): 
              «Art. 4. Piano dei conti integrato 
              1 - 2.(Omissis). 
              3. Con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2012  su  proposta  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
              a) le voci del piano  dei  conti  ed  il  contenuto  di
          ciascuna voce; 
              b) la revisione delle disposizioni di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,  n.  97,
          prevedendo come ambito di applicazione  le  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo
          conto anche di quanto previsto dal titolo III del  presente
          decreto; 
              c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di
          contabilizzazione,  cui   e'   allegato   un   nomenclatore
          contenente le definizioni degli  istituti  contabili  e  le
          procedure finanziarie per ciascun  comparto  suddiviso  per
          tipologia di  enti,  al  quale  si  conformano  i  relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4 - 8.(Omissis).» 
              «Art. 18. Bilancio  consolidato  delle  amministrazioni
          pubbliche 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  entro  il  31  dicembre  2012,  e'
          individuato uno schema tipo di bilancio  consolidato  delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          partecipate ed altri organismi  controllati.  Nel  medesimo
          decreto  sono  stabiliti  i  tempi  e  le   modalita'   per
          l'adozione  dei  bilanci  consolidati   e   per   la   loro
          pubblicazione. 
              2.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del citato
          decreto legislativo n. 91 del 2011, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 25. Sperimentazione 
              1. Al fine di valutare  gli  effetti  derivanti  da  un
          avvicinamento tra contabilita' finanziaria  e  contabilita'
          economico-patrimoniale, entro  il  31  dicembre  2012,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          disciplinata,  a  partire  dal  2015,  una   attivita'   di
          sperimentazione della durata di  due  esercizi  finanziari,
          avente ad oggetto la tenuta della contabilita'  finanziaria
          sulla base di una nuova configurazione del principio  della
          competenza finanziaria, secondo la  quale  le  obbligazioni
          attive e passive  giuridicamente  perfezionate,  che  danno
          luogo a entrate e spese per  l'ente  di  riferimento,  sono
          registrate  nelle  scritture  contabili  con  l'imputazione
          all'esercizio nel quale  esse  vengono  a  scadenza,  ferma
          restando,  nel  caso  di  attivita'  di  investimento   che
          comporta impegni di spesa che vengono a  scadenza  in  piu'
          esercizi  finanziari,  la  necessita'  di  predisporre   la
          copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva
          spesa  dell'investimento.  Le  amministrazioni  interessate
          alla sperimentazione sono individuate anche  tenendo  conto
          della opportunita'  di  verificarne,  in  particolare,  gli
          effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo
          esercizio  finanziario   in   cui   ha   avuto   luogo   la
          sperimentazione  e,  successivamente,  ogni  sei  mesi,  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Camere una relazione sui relativi risultati. 
              2.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 2. Riduzione e flessibilita'  negli  stanziamenti
          di bilancio 
              1. Al fine di consentire alle Amministrazioni  centrali
          di pervenire ad un consolidamento delle  risorse  stanziate
          sulle missioni di ciascun stato di  previsione,  in  deroga
          alle norme in materia di flessibilita' di cui  all'art.  23
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  limitatamente  al
          periodo  2011-2015,  nel  rispetto  dell'invarianza   degli
          effetti sui saldi di finanza pubblica  con  il  disegno  di
          legge di bilancio, per motivate  esigenze,  possono  essere
          rimodulate le dotazioni  finanziarie  tra  le  missioni  di
          ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di
          cui all'art. 21, comma 7, della medesima legge n.  196  del
          2009. In appositi allegati agli stati di  previsione  della
          spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si
          propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.  Resta
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  conto  capitale
          per finanziare spese correnti. A decorrere  dall'anno  2011
          e' disposta la riduzione lineare del  10  per  cento  delle
          dotazioni  finanziarie,  iscritte  a  legislazione  vigente
          nell'ambito delle spese rimodulabili di  cui  all'art.  21,
          comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del  2009,
          delle missioni di  spesa  di  ciascun  Ministero,  per  gli
          importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
          predette riduzioni sono esclusi il  fondo  ordinario  delle
          universita', nonche' le risorse destinate  all'informatica,
          alla ricerca e al  finanziamento  del  5  per  mille  delle
          imposte sui redditi  delle  persone  fisiche.  Le  medesime
          riduzioni sono comprensive degli  effetti  di  contenimento
          della  spesa  dei  Ministeri,  derivanti  dall'applicazione
          dell'art. 6, e  degli  Organi  costituzionali  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo  periodo.  Dato
          il  vincolo  europeo  alla  stabilizzazione   della   spesa
          pubblica, nel caso in cui gli effetti  finanziari  previsti
          in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
          conseguiti in  misura  inferiore  a  quella  prevista,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e' disposta, con  riferimento  alle
          missioni di spesa dei Ministeri interessati, una  ulteriore
          riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
          quarto periodo del presente  comma  sino  alla  concorrenza
          dello scostamento finanziario riscontrato.». 
              Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 6 del citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e  del
          monitoraggio dei conti pubblici 
              1-13.(Omissis). 
              14. Al fine  di  preordinare  nei  tempi  stabiliti  le
          disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per   disporre   i
          pagamenti, negli esercizi finanziari  2012,  2013  e  2014,
          anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui
          al comma  10,  con  decreto  del  Ministro  competente,  da
          comunicare al  Parlamento  ed  alla  Corte  dei  conti,  in
          ciascun stato di previsione  della  spesa,  possono  essere
          disposte, tra capitoli,  variazioni  compensative  di  sola
          cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati  mediante
          l'emissione di ruoli di spesa  fissa,  previa  verifica  da
          parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  della
          compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati
          di finanza pubblica. 
              15 - 20.(Omissis).». 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 11  dell'art.  30
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1-10. (Omissis). 
              11. Per i tre esercizi finanziari successivi  a  quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su  proposta  adeguatamente  motivata  dei  Ministri
          competenti,  che  illustri  lo  stato  di  attuazione   dei
          programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  valutazione
          delle cause che ne determinano la necessita' e al  fine  di
          evitare   l'insorgenza   di   possibili   contenziosi   con
          conseguenti oneri, puo' prorogare di un  ulteriore  anno  i
          termini di conservazione dei  residui  passivi  relativi  a
          spese in conto capitale.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 10-ter  dell'art.
          2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1 - 10-bis.(Omissis). 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con  i
          quali possono essere  modificati  anche  i  regolamenti  di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  dei
          rispettivi  ministri,  sono  adottati   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti  previsti
          dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'art.  3,
          commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20.  Sugli
          stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha
          facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.  A
          decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei  predetti
          decreti  cessa  di   avere   vigore,   per   il   Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 
              10-quater - 20-quinquies.(Omissis).». 
              Si riporta il  testo  del  comma  4  dell'art.  15  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «4. A decorrere dal 30  giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          debito. Sono in ogni caso fatte salve le  disposizioni  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6-bis
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione  comprovante
          il  possesso   dei   requisiti   di   carattere   generale,
          tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario   per   la
          partecipazione alle  procedure  disciplinate  dal  presente
          Codice e' acquisita eclusivamente attraverso la Banca  dati
          nazionale  dei   contratti   pubblici,   istituita   presso
          l'Autorita'      dall'art.      62-bis      del      codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte  i
          dati previsti dall'art. 7 del presente codice». 
              Si riporta il testo del comma 1324  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni  per
          carichi di famiglia di cui  all'art.  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008,
          2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a condizione  che  gli
          stessi dimostrino, con idonea  documentazione,  individuata
          con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, che le persone alle
          quali tali detrazioni  si  riferiscono  non  possiedano  un
          reddito  complessivo  superiore,  al  lordo   degli   oneri
          deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma  2,
          compresi i redditi  prodotti  fuori  dal  territorio  dello
          Stato, e di non godere, nel paese di  residenza,  di  alcun
          beneficio  fiscale  connesso  ai  carichi   familiari.   La
          detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini  della
          determinazione  dell'acconto  IRPEF  per  l'anno  2011.  La
          detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini  della
          determinazione  dell'acconto  IRPEF  per  l'anno  2012.  La
          detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini  della
          determinazione  dell'acconto  IRPEF  per  l'anno  2013.  La
          detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini  della
          determinazione  dell'acconto  IRPEF  per  l'anno  2014.  La
          detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini  della
          determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».