Art. 9 Formato della segnatura di protocollo 1. Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di protocollo, negli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi, nonche' negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta di dati concernente stati, qualita' personali e fatti con le modalita' descritte nel manuale di gestione, mediante l'operazione di segnatura di cui all'art. 55 del testo unico che ne garantisce l'identificazione univoca e certa, sono espresse nel seguente formato: a) codice identificativo dell'amministrazione; b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea; c) codice identificativo del registro; d) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle previsioni di cui all'art. 20, comma 2; e) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all'art. 57 del testo unico.