Art. 9 Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'art. 8 dovra' prevedere due fasi: a) una prima fase, la cui durata e' non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro; b) una seconda fase - qualora al termine della prima fase permangano esuberi - che prevede una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalita', tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda potra' assumere le iniziative del caso.