Art. 9 
 
       Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 
 
  1.  Le  prestazioni  straordinarie  del  Fondo  sono   rivolte   ai
lavoratori   coinvolti   in   processi    di    ristrutturazione    o
riorganizzazione che  si  trovino  nelle  condizioni  di  maturare  i
requisiti minimi per la fruizione  del  trattamento  pensionistico  a
carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo  massimo
di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai  sensi  delle
seguenti lettere a) o b).  L'accordo  aziendale  di  cui  all'art.  8
dovra' prevedere due fasi: 
  a) una prima fase, la cui durata e' non superiore a  12  mesi,  che
preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro; 
  b)  una  seconda  fase  -  qualora  al  termine  della  prima  fase
permangano  esuberi  -  che  prevede  una  verifica  complessiva  dei
risultati della prima fase medesima ed individui  regole,  modalita',
tempi e  strumenti  effettivamente  idonei  al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza  di  accordo
l'azienda potra' assumere le iniziative del caso.