Art. 9 
 
 
                      Stipula delle convenzioni 
 
  1.  Le  convenzioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1  del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67  del
decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  sono  stipulate,  per  ogni
«iniziativa» di cui al presente decreto,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, con  il  proponente  che  ha  presentato  il
progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente  art.
7, il punteggio complessivo piu' alto. 
  2. Le convenzioni  di  cui  al  comma  precedente  disciplinano  lo
svolgimento delle attivita' previste, modalita' e tempi di erogazione
del   finanziamento   a   copertura   delle   spese,   modalita'   di
rendicontazione e di consegna di  appositi  rapporti  di  avanzamento
delle attivita', sanzioni e penalita' applicabili in caso di  mancato
rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilita'  di  proroga
dei termini di realizzazione dei progetti. 
  3. La stipula delle convenzioni e' subordinata  alla  presentazione
di idonea garanzia  fideiussoria  da  parte  dell'interessato,  nella
misura del 10% (dieci  per  cento)  del  finanziamento  concesso.  La
fideiussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa  -  che   dovra'
prevedere espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui
all'art. 1957, comma 2, del codice  civile,  e  la  sua  operativita'
entro 15 giorni a  semplice  richiesta  della  Amministrazione  -  e'
svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto. 
  4. La stipula delle convenzioni e' subordinata all'accertamento  da
parte  della  pubblica  amministrazione  dell'assenza  di  cause   di
decadenza, di sospensione o di divieto - di  cui  all'art.  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione  mafiosa
- di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto  1994,  n.  490,
nonche'   all'accertamento   dell'assenza   di   violazioni    gravi,
definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. 
  Il presente decreto e'  inviato  all'organo  di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero
delle     politiche     agricole     alimentari      e      forestali
www.politicheagricole.gov.it 
 
    Roma, 15 settembre 2014 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo