Art. 9 Stipula delle convenzioni 1. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono stipulate, per ogni «iniziativa» di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 7, il punteggio complessivo piu' alto. 2. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attivita' previste, modalita' e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalita' di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attivita', sanzioni e penalita' applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilita' di proroga dei termini di realizzazione dei progetti. 3. La stipula delle convenzioni e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - e' svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto. 4. La stipula delle convenzioni e' subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonche' all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it Roma, 15 settembre 2014 Il direttore generale: Rigillo