Art. 9 Zone delimitate 1. Nel caso in cui la presenza dell'organismo specificato e' confermata in conformita' al comma 1 dell'art. 7, il Servizio fitosanitario regionale definisce ufficialmente una zona denominata di seguito «zona delimitata». 2. Le zone delimitate sono costituite dalla zona nella quale e' stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato, denominata di seguito «zona infetta», definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1, e da una zona circostante, denominata di seguito «zona cuscinetto», definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1. 3. Nelle zone delimitate i Servizi fitosanitari regionali adottano, in aggiunta alle misure stabilite dall'allegato III, sezione 2, ulteriori misure quali: a) pratiche agronomiche e fitosanitarie stabilite sulla base delle differenti condizioni pedoclimatiche territoriali al fine di garantire un maggiore controllo sulla evoluzione dell'infezione e degli insetti vettori accertati o potenziali. 4. In deroga al comma 1, un Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato; b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; c) non sono stati rilevati vettori accertati o potenziali pertinenti in prossimita' di tali piante, e quindi non vi e' stata alcuna diffusione ulteriore dell'organismo specificato. 5. In tal caso il Servizio fitosanitario regionale effettua un'ispezione al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo specificato. In base a tale ispezione il Servizio fitosanitario regionale decide se esiste la necessita' di definire una zona delimitata. Il Servizio fitosanitario regionale comunica al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' a sua volta comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri, i risultati di tali ispezioni e i motivi per i quali non si definisce una zona delimitata.