Art. 9 
 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. Ai sensi di quanto riportato nel manuale allegato al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5  maggio  2011,   la
dichiarazione  di  agibilita'  di  un  edificio  ordinario  in   fase
post-sismica, e' una verifica a carattere speditivo, formulata  sulla
base di indicatori di vulnerabilita'  e  danneggiamento  direttamente
acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista,  e  finalizzata  a
distinguere  in  tempi  brevi   condizioni   di   rischio   per   gli
utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilita', a causa  del  danno
indotto dal sisma, ovvero  condizioni  di  danneggiamento  assente  o
trascurabile,  tali  da  non  aver  variato   significativamente   la
resistenza  residua  rispetto  a  quella  originaria,  cosi'  che  la
costruzione e' in grado di sostenere una scossa di intensita' pari  a
quella  subita  senza  collassare.  Pertanto  la   dichiarazione   di
agibilita' consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni
dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state
sostanzialmente alterate  a  causa  dei  danni  provocati  dal  sisma
stesso. Il giudizio «agibile» significa che a seguito di  una  scossa
successiva, di intensita' non superiore a quella per cui e' richiesta
la verifica, e' ragionevole supporre che non ne derivi un  incremento
significativo  del  livello  di  danneggiamento  generale   tale   da
determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non e', pertanto,
una  verifica  di  idoneita'  statica,  ne'   comporta   calcoli   ed
approfondimenti numerici e sperimentali. 
  2. Sulla base di quanto definito al  precedente  comma,  i  tecnici
rilevatori attivati durante lo stato  di  emergenza  sono  tenuti  ad
operare  nel  pieno  rispetto  di   comportamenti   deontologicamente
corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi  per
colpa grave o in caso  di  dolo.  Cio'  premesso,  tenuto  conto  del
contesto emergenziale e  del  carattere  speditivo  dell'analisi,  la
responsabilita'  da  parte  dei  tecnici  rilevatori  non  puo'   che
limitarsi al corretto svolgimento  del  sopralluogo,  finalizzato  ad
un'analisi a vista  del  quadro  di  danneggiamento  e  di  eventuali
evidenti gravi carenze strutturali  manifeste,  per  l'emissione  del
conseguente giudizio di agibilita'. La responsabilita' del rilevatore
e' anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica.  La
verifica di agibilita' e la compilazione della relativa scheda  AeDES
non costituisce verifica sismica ne' sostituisce  il  rispetto  degli
obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.