Art. 9 
 
 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni. 
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui  al  comma  1  del
presente articolo, formulate  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei
criteri individuati all'art. 7, sono  prese  in  esame  dal  Comitato
amministratore  su  base  trimestrale.  Il  Comitato   delibera   gli
interventi  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione   delle
domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette  domande
non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore  all'ammontare  dei
contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo
di  riferimento,   tenuto   conto   degli   oneri   di   gestione   e
amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a) gia' deliberate. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti dalla singola azienda nello  stesso  periodo  di  riferimento,
tenuto conto degli  oneri  di  gestione  e  amministrazione  e  delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro con le modalita' definite dall'Inps con propria circolare. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte  dello  stesso  datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,  e  che  abbiano
conseguito gli  obiettivi  prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,
possono essere chiamati a provvedere,  prima  di  poter  accedere  ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,  delle
prestazioni fruite  tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi
Fondi  nazionali  o  comunitari,  mediante  un  piano   modulato   di
restituzione.