Art. 9 Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza 1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. 2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. 3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili. (( 4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare. ))