Art. 9 
 
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di
  normativa  antisismica  e  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
  scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -
  AFAM 
 
  1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma  2,  lettera
c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, (( per i lavori di importo compreso fino alla
soglia comunitaria, )) costituisce «estrema urgenza»,  la  situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte  dell'Ente  interessato
che certifica come indifferibili gli interventi, anche  su  impianti,
arredi e dotazioni, funzionali: 
  a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni  ordine
e grado e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove  edificazioni  sostitutive  di
manufatti  non  rispondenti  ai  requisiti  di   salvaguardia   della
incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; 
  b) alla mitigazione  dei  rischi  idraulici  e  geomorfologici  del
territorio; 
  c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
  d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
  2. Agli interventi di cui al comma  1,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione  delle
procedure, nel  rispetto  della  normativa  europea  a  tutela  della
concorrenza: 
  a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, (( ad
eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria  di
cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  e
degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo  53,
comma 2, lettere b) e c), del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  ))  non  si
applicano  i  commi  10  e  10-ter  dell'articolo  11   del   decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
  b) i bandi  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, (( ad eccezione di  quelli  relativi  ai
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte
II,  titolo  I,  capo  IV,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006,  e  successive  modificazioni,  e  degli
appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53,  comma
2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006,  e  successive  modificazioni,  ))  sono  pubblicati
unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; 
  c) i termini di cui  al  comma  6  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, (( ad eccezione di quelli
relativi ai servizi attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  di
cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e  successive  modificazioni,  e
agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui  all'articolo  53,
comma 2, lettere b) e c), del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; 
  d) i lavori di importo inferiore alla  soglia  comunitaria  possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile
del  procedimento,  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo
57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  163
del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; )) 
  e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici  scolastici  di
ogni ordine e grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento  diretto  da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 
  (( 2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo
sono  in  ogni  caso  soggetti  agli  obblighi  informativi  di   cui
all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.  33.  L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  puo'  disporre
controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei  commi
1 e 2 del presente articolo. 
  2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono  inserite  le
seguenti: «,  direttamente  o  tramite  intermediari  bancari  a  cui
fornisca la relativa provvista,». 
  2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, dopo le  parole:  «all'istruzione  scolastica  e»  sono
inserite le seguenti:  «all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica e». 
  2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
131, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e'  incrementata  di  2
milioni di euro per  l'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse
generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010,  n.  104,  quelle  funzionali  alla   tutela   dell'incolumita'
pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza  pubblica  avviate  o  da
avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di  verbale  di  somma
urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato  di
emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente  articolo,
il  tribunale  amministrativo  regionale,  nel   valutare   l'istanza
cautelare, puo' accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di
estrema gravita' e urgenza previsti dall'articolo 119, comma  4,  del
citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di  incolumita'
pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi  di  cui  al
presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa  la  data
di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo
119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010. 
  2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli  interventi  di
mitigazione del rischio idrogeologico  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  tra  quelli  previsti  negli
accordi di programma sottoscritti tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  e  le  regioni  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non
si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta qui di seguito il  testo  dell'articolo  57,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo n.163 del 2006: 
              "Art.   57.   Procedura    negoziata    senza    previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  (art.  31,  direttiva
          2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.  2,  legge
          n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs.  n.
          157/1995) 
              1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
          pubblici  mediante   procedura   negoziata   senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara nelle  ipotesi  seguenti,
          dandone conto con adeguata  motivazione  nella  delibera  o
          determina a contrarre. 
              2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
          servizi, la procedura e' consentita: 
              a) qualora, in esito all'esperimento di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,  o  nessuna   offerta   appropriata,   o   nessuna
          candidatura. Nella procedura negoziata non  possono  essere
          modificate in modo sostanziale le condizioni  iniziali  del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a
          seguito  di  procedura   aperta   o   ristretta   e   sulla
          opportunita' della procedura negoziata; (253) 
              b) qualora, per ragioni di natura tecnica  o  artistica
          ovvero attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il
          contratto possa essere affidato unicamente ad un  operatore
          economico determinato; 
              c)  nella  misura  strettamente  necessaria,  nei  casi
          urgenti  di  bonifica  e  messa  in   sicurezza   di   siti
          contaminati ai sensi della  Parte  quarta,  Titolo  V,  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  o,  quando
          l'estrema urgenza, risultante da eventi  imprevedibili  per
          le stazioni appaltanti, non e' compatibile  con  i  termini
          imposti dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara.  Le  circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti.". 
              Si riporta qui di seguito il  testo  dell'articolo  221
          del decreto legislativo n.163 del 2006: 
              "Art. 221. Procedura negoziata senza  previa  indizione
          di gara (art.  40,  direttiva  2004/17;  art.  13,  decreto
          legislativo n. 158/1995) (791) 
              1.  Ferma  restando  la  facolta'  di  ricorrere   alle
          procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con  cui
          si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere
          a una procedura senza previa  indizione  di  una  gara  nei
          seguenti casi: 
              a) quando, in risposta a una procedura con indizione di
          una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta
          appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata
          non  possono  essere  modificate  in  modo  sostanziale  le
          condizioni originarie dell'appalto; 
              b) quando un appalto  e'  destinato  solo  a  scopi  di
          ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e  non
          per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca  e  di
          sviluppo,   purche'   l'aggiudicazione   dell'appalto   non
          pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti  successivi
          che perseguano questi scopi; 
              c) quando, per ragioni di natura  tecnica  o  artistica
          ovvero  attinenti  alla  tutela   di   diritti   esclusivi,
          l'appalto possa essere affidato unicamente ad un  operatore
          economico determinato; 
              d) nella misura  strettamente  necessaria,  quando  per
          l'estrema urgenza derivante  da  eventi  imprevedibili  per
          l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per  le  procedure
          aperte, ristrette o per le procedure negoziate  con  previa
          indizione  di  gara  non  possono  essere  rispettati;   le
          circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza
          non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore; 
              e) nel  caso  di  appalti  di  forniture  per  consegne
          complementari  effettuate  dal   fornitore   originario   e
          destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di
          uso corrente, o all'ampliamento  di  forniture  o  impianti
          esistenti,   qualora   il    cambiamento    di    fornitore
          obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare  materiale
          con caratteristiche tecniche differenti, il cui  impiego  o
          la  cui  manutenzione  comporterebbero  incompatibilita'  o
          difficolta' tecniche sproporzionate; 
              f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel
          progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale,
          i  quali  siano   divenuti   necessari,   per   circostanze
          impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia
          aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che
          esegue l'appalto iniziale: 
              quando tali lavori o servizi complementari non  possano
          essere separati, sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,
          dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli
          enti aggiudicatori, oppure; 
              quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo
          separabili  dall'esecuzione  dell'appalto  iniziale,  siano
          strettamente necessari al suo perfezionamento; 
              g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori  che
          consistano nella  ripetizione  di  lavori  simili  affidati
          dagli stessi enti aggiudicatori  all'impresa  titolare  del
          primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi  a  un
          progetto di base, aggiudicato con  un  appalto  in  seguito
          all'indizione di una gara; la possibilita' di  ricorrere  a
          questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione
          della gara per il primo appalto e, ai fini  degli  articoli
          215 e  29  del  presente  codice,  gli  enti  aggiudicatori
          tengono  conto  dell'importo  complessivo  previsto  per  i
          lavori successivi; 
              h) quando si tratta di forniture quotate  e  acquistate
          in una borsa di materie prime; 
              i) per gli appalti da aggiudicare in base a un  accordo
          quadro,  purche'  l'accordo  sia  stato   aggiudicato   nel
          rispetto dell'articolo 222 del presente codice; 
              j)  per  gli   acquisti   d'opportunita',   quando   e'
          possibile, approfittando  di  un'occasione  particolarmente
          vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
          prezzo e' sensibilmente  inferiore  ai  prezzi  normalmente
          praticati sul mercato; 
              k)   per   l'acquisto   di   forniture   a   condizioni
          particolarmente vantaggiose presso un fornitore  che  cessi
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure da  curatori
          o  da  liquidatori  di  un  fallimento,  di  un  concordato
          preventivo, o di una liquidazione coatta  amministrativa  o
          di un'amministrazione straordinaria; 
              l) quando l'appalto di servizi consegue a  un  concorso
          di progettazione organizzato secondo  le  disposizioni  del
          presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere
          aggiudicato al vincitore o ad uno  dei  vincitori  di  tale
          concorso; in tal caso, tutti i vincitori  del  concorso  di
          progettazione debbono  essere  invitati  a  partecipare  ai
          negoziati.". 
              Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 53 del
          decreto legislativo n.163 del 2006: 
              "Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
          lavori, servizi e forniture  (art.  1,  direttiva  2004/18;
          art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R.
          n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865,  all.  F)
          (242) 
              1. Fatti salvi i  contratti  di  sponsorizzazione  e  i
          lavori eseguiti in  economia,  i  lavori  pubblici  possono
          essere  realizzati  esclusivamente  mediante  contratti  di
          appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3. 
              2. Negli appalti relativi a lavori,  il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
              a) la sola esecuzione; 
              b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori
          sulla base  del  progetto  definitivo  dell'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori. 
              Per le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle  pubbliche
          amministrazioni l'oggetto del contratto  e'  stabilito  nel
          bando di gara. Ai fini della valutazione del  progetto,  il
          regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare  ai
          «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualita',  il
          pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
          le caratteristiche ambientali. 
              3.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche   la
          progettazione,  ai  sensi  del  comma  2,   gli   operatori
          economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i
          progettisti, ovvero avvalersi di  progettisti  qualificati,
          da indicare nell'offerta, o partecipare  in  raggruppamento
          con soggetti qualificati per  la  progettazione.  Il  bando
          indica i requisiti richiesti  per  i  progettisti,  secondo
          quanto  previsto  dal   capo   IV   del   presente   titolo
          (progettazione e concorsi di progettazione), e  l'ammontare
          delle spese di progettazione comprese nell'importo  a  base
          del contratto. 
              3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b)  e
          c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si
          avvale  di   uno   o   piu'   soggetti   qualificati   alla
          realizzazione del progetto,  la  stazione  appaltante  puo'
          indicare  nel  bando  di   gara   le   modalita'   per   la
          corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del
          compenso corrispondente agli  oneri  di  progettazione,  al
          netto del ribasso d'asta, previa approvazione del  progetto
          e previa presentazione dei relativi documenti  fiscali  del
          progettista. 
              4. I contratti di appalto  di  cui  al  comma  2,  sono
          stipulati a corpo. E' facolta'  delle  stazioni  appaltanti
          stipulare  a  misura  i  contratti  di  appalto   di   sola
          esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
          di  appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e  scavi
          archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
          le opere in fondazione,  e  quelle  di  consolidamento  dei
          terreni. Per le prestazioni a corpo,  il  prezzo  convenuto
          non puo' essere modificato sulla base della verifica  della
          quantita'  o  della  qualita'  della  prestazione.  Per  le
          prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare,  in
          aumento o in diminuzione, secondo  la  quantita'  effettiva
          della  prestazione.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni   a
          misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
          di misura e  per  ogni  tipologia  di  prestazione.  In  un
          medesimo contratto possono essere comprese  prestazioni  da
          eseguire a corpo e a misura 
              5.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche   la
          progettazione,  l'esecuzione  puo'   iniziare   solo   dopo
          l'approvazione, da parte  della  stazione  appaltante,  del
          progetto esecutivo. 
              6. In sostituzione totale o  parziale  delle  somme  di
          denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
          di gara puo'  prevedere  il  trasferimento  all'affidatario
          della   proprieta'   di    beni    immobili    appartenenti
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  gia'   indicati   nel
          programma  di  cui  all'articolo  128  per  i   lavori,   o
          nell'avviso  di  preinformazione  per  i   servizi   e   le
          forniture, e che non assolvono piu' a funzioni di interesse
          pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi
          del presente comma anche i beni immobili  gia'  inclusi  in
          programmi di dismissione del patrimonio  pubblico,  purche'
          non sia  stato  gia'  pubblicato  il  bando  o  avviso  per
          l'alienazione, ovvero se la  procedura  di  dismissione  ha
          avuto esito negativo. 
              7. Nell'ipotesi di cui al comma 6,  il  bando  di  gara
          puo' prevedere che l'immissione in  possesso  dell'immobile
          avvenga in un momento anteriore a quello del  trasferimento
          della proprieta', trasferimento che  puo'  essere  disposto
          solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 
              8.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  6,   le   offerte
          specificano: 
              a)  se  l'offerente  ha  interesse  a   conseguire   la
          proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
          offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di  prezzo
          eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; 
              b) se l'offerente non  ha  interesse  a  conseguire  la
          proprieta'   dell'immobile,   il   prezzo   richiesto   per
          l'esecuzione del contratto. 
              9. Nell'ipotesi di cui al comma 6  la  selezione  della
          migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
          piu' basso o dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
          valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di  cui
          al comma 8. 
              10.  Nella  sola  ipotesi  in   cui   l'amministrazione
          aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
          dal  prezzo  per  il  trasferimento  dell'immobile,   quale
          corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
          deve intendersi deserta se non sono presentate offerte  per
          l'acquisizione del bene. 
              11. Il regolamento disciplina i criteri di stima  degli
          immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
          selezione della migliore offerta. 
              12.  L'inserimento  nel  programma  triennale  di   cui
          all'articolo  128,  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio
          indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
          del loro trasferimento ai sensi del comma 6,  determina  il
          venir meno del vincolo di destinazione.". 
              Si riporta qui di seguito il testo  dell'articolo  122,
          commi, 5 e 6 del decreto legislativo n.163 del 2006: 
              "Art. 122. Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge  n.  109/1994;
          artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n.
          554/1999) (461) (462) 
              (OMISSIS). 
              5. I bandi relativi  a  contratti  di  importo  pari  o
          superiore a  cinquecentomila  euro  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   serie
          speciale relativa ai contratti pubblici,  sul  «profilo  di
          committente»  della  stazione  appaltante,   ed   entro   i
          successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.
          20  e  sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con
          l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.  I  bandi  relativi  a
          contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro  sono
          pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
          lavori  e  nel  profilo  di  committente   della   stazione
          appaltante;   gli   effetti   giuridici    connessi    alla
          pubblicazione  decorrono  dalla   pubblicazione   nell'albo
          pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto  previsto
          dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro  il
          sesto giorno feriale successivo a  quello  del  ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto  poligrafico  e   zecca   dello   Stato.   La
          pubblicazione di informazioni  ulteriori,  complementari  o
          aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente  decreto
          e  nell'allegato  IX  A,  avviene  esclusivamente  in   via
          telematica e non puo' comportare oneri finanziari a  carico
          delle stazioni appaltanti. (451) (459) 
              (OMISSIS). 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati  e   documenti   complementari,   si   applicano
          l'articolo 70, comma 1  e  comma  10,  in  tema  di  regole
          generali sulla fissazione dei termini e  sul  prolungamento
          dei termini, nonche' gli articoli 71 e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
              a) nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte, decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  per  i
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro, e dalla pubblicazione del  bando  nell'albo  pretorio
          del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
          importo inferiore a cinquecentomila euro  non  puo'  essere
          inferiore a ventisei giorni; 
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione, avente la decorrenza di  cui  alla  lettera
          a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; 
              c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; 
              d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
              e) in tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
              f) nelle procedure aperte,  nelle  procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di  undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
              g)  nelle  procedure  ristrette   e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di partecipazione, non inferiore  a  quindici
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non  inferiore
          a trenta giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il
          progetto  esecutivo,  decorrente  dalla   data   di   invio
          dell'invito a presentare offerte. Tale  previsione  non  si
          applica al termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 
              (OMISSIS).". 
              Si riporta qui di seguito il  testo  dell'articolo  57,
          comma 6, del decreto legislativo n.163 del 2006. 
              "Art.   57.   Procedura    negoziata    senza    previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  (art.  31,  direttiva
          2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.  2,  legge
          n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs.  n.
          157/1995) (251) (255) 
              (OMISSIS). 
              6. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione    economico    finanziaria    e     tecnico
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              (OMISSIS).". 
              Si riporta qui di seguito  il  testo  dell'articolo  7,
          comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006. 
              "Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture(art. 6,  commi  5-8,  legge  n.
          537/1993; art. 4, legge n. 109/1994;  art.  13,  d.P.R.  n.
          573/1994) (54) 
              (OMISSIS). 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 50.000 euro: (53) 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
          dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
          2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i  soggetti  invitati,
          l'importo  di  aggiudicazione  definitiva,  il   nominativo
          dell'affidatario e del progettista; (48) 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              (OMISSIS).". 
              Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 37 del
          decreto legislativo n.33 del 2013: 
              "Art.  37.  Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
              1. Fermi restando gli  altri  obblighi  di  pubblicita'
          legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo  1,
          comma 32, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  ciascuna
          amministrazione  pubblica,  secondo  quanto  previsto   dal
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   e,   in
          particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e
          223,  le   informazioni   relative   alle   procedure   per
          l'affidamento e l'esecuzione di opere  e  lavori  pubblici,
          servizi e forniture. 
              2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi'  a
          pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57,  comma  6,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera
          a contrarre. 
              Si riporta qui di seguito il  testo  dell'articolo  20,
          comma 10-quinquies.1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n.  2,  come  risultante  a  seguito  della  modifica
          introdotta dall'articolo 9, comma 2-ter, del decreto  legge
          n.  133  del  2014,  convertito  con  modificazioni   dalla
          presente legge: 
              "10-quinquies.1. I soggetti beneficiari  di  contributi
          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'
          articolo 4, commi 177 e 177-bis, della  legge  24  dicembre
          2003,  n.  350,   e   successive   modificazioni,   possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per gli investimenti, direttamente o  tramite  intermediari
          bancari a cui fornisca la relativa  provvista,  secondo  le
          forme  documentali  e  contrattuali  che  la  Banca  stessa
          utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  come
          risultante   a   seguito    della    modifica    introdotta
          dall'articolo 9, comma 2-quater, del decreto legge  n.  133
          del  2014,  convertito  con  modificazioni  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10. 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma
          75, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  le  rate  di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi  dell'articolo  11,  commi  da  4-bis  a
          4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221." . 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  131,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
              "131. Per la realizzazione di interventi di edilizia  e
          per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
          di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di  cui
          all'articolo 1 della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  e'
          autorizzata a decorrere  dall'anno  2005  la  spesa  di  10
          milioni di euro". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          12 settembre 2013, n. 104, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 : 
              "Art.  3.  Premi  per  l'alta   formazione   artistica,
          musicale e coreutica 
              1. Al fine di sostenere la formazione artistica  presso
          le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508,  promuovendone  l'eccellenza,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          bandisce, entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, premi a favore degli  studenti
          iscritti,  nell'anno  accademico   2013-2014,   presso   le
          suddette Istituzioni. I bandi  stabiliscono  i  settori  di
          intervento, con particolare riguardo a progetti di  ricerca
          di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione
          del settore AFAM, l'importo dei singoli  premi  nei  limiti
          delle risorse disponibili,  nonche'  le  modalita'  per  la
          presentazione delle domande, anche in via  telematica,  per
          la formazione delle commissioni e per  la  valutazione  dei
          candidati. 
              2. I soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  al
          beneficio sulla base dei seguenti criteri: 
              a) per i residenti  in  Italia,  condizioni  economiche
          dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della
          situazione  economica  equivalente,  di  cui   al   decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   109,   e   successive
          modificazioni; 
              b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche
          comprovate mediante autocertificazione; 
              c) valutazione del merito artistico mediante  audizioni
          e  verifica   della   qualita'   delle   opere   artistiche
          eventualmente prodotte. 
              3. I premi sono attribuiti  fino  a  esaurimento  delle
          risorse e sono cumulabili con le borse di studio  assegnate
          ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68.  La
          comunicazione  della  graduatoria  e  l'individuazione  dei
          destinatari  dei  premi  sono  effettuate   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
          31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del
          medesimo Ministero. 
              4. Ai fini del  presente  articolo  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014". 
              Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  240,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              "240.  Le   risorse   assegnate   per   interventi   di
          risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
          2009,  pari  a  1.000  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita'  del  Fondo  infrastrutture  e   del   Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,  di
          cui  all'  articolo  18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  successive  modificazioni,
          sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
          dalla   direzione   generale   competente   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  13,  e  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere  utilizzate  anche  tramite  accordo  di   programma
          sottoscritto dalla  regione  interessata  e  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
          definisce, altresi', la quota di cofinanziamento  regionale
          a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
          sottoutilizzate di cui all'  articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  che
          ciascun programma attuativo regionale destina a  interventi
          di risanamento ambientale". 
              Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 10 e 10-ter
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163: 
              "10. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni   del   provvedimento    di    aggiudicazione
          definitiva ai sensi dell'articolo 79. 
              (OMISSIS). 
              10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
          definitiva con contestuale domanda cautelare, il  contratto
          non puo' essere stipulato, dal momento della  notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell' articolo 14, comma 3, del codice  del  processo
          amministrativo,  o  fissa  con   ordinanza   la   data   di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare".