Art. 9 Uso illecito delle identita' digitali 1. Nel caso in cui l'utente ritenga, anche a seguito della segnalazione di cui all'art. 8, comma 4, che la propria identita' digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, puo' chiedere, con le modalita' indicate nei regolamenti di cui all'art. 4, la sospensione immediata dell'identita' digitale al gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso in cui la richiesta sia inviata tramite posta elettronica certificata, o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il gestore dell'identita' digitale e il fornitore di servizi eventualmente contattato verificano, anche attraverso uno o piu' attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell'identita' digitale e forniscono la conferma della ricezione della medesima richiesta. 2. Nel caso previsto dal comma 1, il gestore dell'identita' digitale sospende tempestivamente l'identita' digitale per un periodo massimo di trenta giorni informandone il richiedente. Scaduto tale periodo, l'identita' digitale e' ripristinata o revocata ai sensi del comma 3. 3. Il gestore revoca l'identita' digitale se, nei termini previsti dal comma 2, riceve dall'interessato copia della denuncia presentata all'autorita' giudiziaria per gli stessi fatti su cui e' basata la richiesta di sospensione.