Art. 9 ISEE corrente 1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4. 3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi: a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita'; c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.