Art. 9 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2197: 1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti: a) limiti di eta' non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali; b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami; c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo. 2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti: a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni; b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) eta' non superiore a 48 anni. 2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»; 3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»; b) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente: «Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni. 2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente. 3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 2197 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 2197. Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura: a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali; b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti: a) limiti di eta' non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali; b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami; c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo. 2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti: a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni; b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) eta' non superiore a 48 anni. 2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.».