Art. 9 
 
 
Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli
                                nord 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  1993,  n.  522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «,
nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli  nord
e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale»; 
    b) al comma 2, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Le
attivita' di cui al periodo precedente  sono  attribuite  all'ufficio
speciale anche in relazione agli edifici e  ai  locali  ospitanti  il
tribunale di Napoli nord e la  procura  della  Repubblica  presso  il
medesimo tribunale.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo  quanto  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge  16
          dicembre 1993, n. 522 (Istituzione di un  ufficio  speciale
          presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e
          la manutenzione degli uffici  giudiziari  della  citta'  di
          Napoli), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. -  1.  Nell'ambito  della  organizzazione  del
          Ministero di grazia  e  giustizia  e'  istituito  l'ufficio
          speciale per  la  gestione  e  la  manutenzione  del  nuovo
          complesso  giudiziario  della  citta'  di  Napoli  e  degli
          edifici e locali ospitanti uffici giudiziari  nella  stessa
          citta',  nonche'  degli  edifici  e  locali  ospitanti   il
          tribunale di Napoli e la procura della Repubblica presso il
          medesimo tribunale. 
              2. All'ufficio  speciale  sono  attribuite,  in  deroga
          all'articolo 1 della legge  24  aprile  1941,  n.  392,  le
          attivita'  necessarie  a  rendere  funzionante   il   nuovo
          complesso giudiziario e l'edificio destinato a  sede  della
          procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti
          nel centro direzionale di Napoli, le attivita'  concernenti
          la gestione, la manutenzione e la  conservazione  dei  beni
          immobili e delle strutture, nonche'  quelle  concernenti  i
          servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione,  la
          ventilazione,  la  telefonia,  le  reti  informatiche,   il
          controllo informatico  centralizzato  delle  strutture,  la
          pulizia e custodia degli  immobili  e  loro  pertinenze,  e
          quant'altro necessario per il funzionamento  degli  edifici
          giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di  cui  al
          periodo precedente  sono  attribuite  all'ufficio  speciale
          anche in relazione agli edifici e a i locali  ospitanti  il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
              3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso
          giudiziario  della  citta'  di  Napoli,  sito  nel   centro
          direzionale di tale citta'.». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  6  marzo
          2001,  n.  55  reca:  «Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero della giustizia».