Art. 9 
 
 
               Animali prelevati allo stato selvatico 
 
  1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali  prelevati  allo
stato selvatico. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
animali di cui  al  comma  1,  se  scientificamente  provato  che  e'
impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato  per
essere utilizzato nelle procedure. 
  3. La cattura di animali allo stato selvatico per le  finalita'  di
cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da  personale  competente
con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o
danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali  e
regionali   che   regolano   il   prelievo   di   animali   selvatici
dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali. 
  4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria  o
lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario  che
adotta le  misure  necessarie  per  limitare  il  piu'  possibile  la
sofferenza dell'animale.