Art. 9 Animali prelevati allo stato selvatico 1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico. 2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure. 3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalita' di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali. 4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piu' possibile la sofferenza dell'animale.