Art. 9 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Gli importatori immettono  sul  mercato  solo  AEE  conformi  al
presente decreto. 
  2.  Gli  importatori,  prima  di  immettere  un'AEE  sul   mercato,
assicurano che il fabbricante abbia eseguito  l'idonea  procedura  di
valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la
documentazione  tecnica,  l'AEE  rechi  la   marcatura   CE   e   sia
accompagnata  dai  documenti  prescritti  e  il   fabbricante   abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8. 
  3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere  che  un'AEE
non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino  a
quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante  e  le
autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19. 
  4. Gli importatori indicano  sull'AEE  oppure,  ove  cio'  non  sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata  o
il proprio marchio  registrato  e  l'indirizzo  dove  possono  essere
contattati in  merito  all'AEE.  Nei  casi  in  cui  altre  normative
applicabili  dell'Unione  o  nazionali  di   recepimento   contengono
disposizioni  per  l'apposizione  del  nome  e   dell'indirizzo   del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose,  si  applicano  le
disposizioni in questione. 
  5. Ai fini della conformita' al presente decreto,  gli  importatori
mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e
ne informano i distributori. 
  6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo  di  credere  che
un'AEE  che  hanno  immesso  sul  mercato  non  sia   conforme   alle
disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le  misure
correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla  o
richiamarla, a seconda dei casi  e  ne  informano  immediatamente  la
predetta autorita' di vigilanza del mercato, indicando in particolare
i dettagli relativi alla mancata conformita'  e  a  qualsiasi  misura
correttiva adottata. 
  7.  Gli  importatori  conservano  per  un  periodo  di  dieci  anni
dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia  della  dichiarazione
UE di conformita' e  la  mantengono  a  disposizione  della  predetta
autorita'  di  vigilanza  e  garantiscono  che,  su   richiesta,   la
documentazione tecnica possa essere  messa  a  disposizione  di  tale
autorita'. 
  8. Gli importatori, a  seguito  di  una  richiesta  motivata  della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le  informazioni  e
la documentazione necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'AEE
con il presente decreto, in lingua italiana,  e  cooperano  con  tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.