Art. 9 
 
 
                   Riservatezza delle informazioni 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  42  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i  dati  e  le  notizie
contenute nei documenti originati dalle pubbliche  amministrazioni  o
da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto  sono
sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo
24, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Resta  fermo  il
diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7,  della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 42, della legge 3 agosto 2007,
          n. 124 (Sistema di  informazione  per  la  sicurezza  della
          Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' il seguente: 
              "Art. 42. Classifiche di segretezza. 
              1. Le classifiche di  segretezza  sono  attribuite  per
          circoscrivere la  conoscenza  di  informazioni,  documenti,
          atti,  attivita'  o  cose  ai  soli  soggetti  che  abbiano
          necessita' di accedervi in ragione delle  proprie  funzioni
          istituzionali . 
              1-bis. Per la trattazione di informazioni  classificate
          segretissimo,  segreto  e  riservatissimo   e'   necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 
              2. La classifica  di  segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
              3.  Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali 
              4. Chi appone la classifica  di  segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
          rispetto  delle  norme  in  materia   di   classifiche   di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
              8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini  l'esibizione
          di documenti classificati per i quali non  sia  opposto  il
          segreto di Stato, gli atti  sono  consegnati  all'autorita'
          giudiziaria richiedente, che ne cura la  conservazione  con
          modalita' che ne tutelino la  riservatezza,  garantendo  il
          diritto delle parti nel procedimento  a  prenderne  visione
          senza estrarne copia. 
              9. Chiunque illegittimamente  distrugge  documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.". 
              - Il testo dell'articolo 24, commi 2 e 7, della legge 7
          agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi) e' il seguente: 
              0 
              "2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1." 
              "7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale."..