Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  14
dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni  dell'Autorita'  di
regolamentazione  competente  continuano   ad   essere   svolte   dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale  dell'ISPRA.
Il personale del predetto Dipartimento e' trasferito all'ISIN  a  far
data dall'approvazione del regolamento. 
  2. Ogni riferimento al Comitato nazionale  per  l'energia  nucleare
(CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e  all'Agenzia
per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962,  n.
1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1970,
n. 1450, nel decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  nei
relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e
nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le  altre
disposizioni  normative  di  settore  attualmente  vigenti,   e'   da
intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti alla legge  31  dicembre  1962,  n.
          1860 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre 1970, n. 1450 (Regolamento per  il  riconoscimento
          dell'idoneita'   all'esercizio   tecnico   degli   impianti
          nucleari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  maggio
          1971, n. 123. 
              - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 si
          veda nelle note alle premesse.