Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  "3-bis.  Le  spese  occorrenti  per  effettuare  i   rilievi,   gli
accertamenti ed i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria  delle
domande di autorizzazione integrata ambientale  o  delle  domande  di
modifica  di  cui  all'articolo  29-nonies  o  del  riesame  di   cui
all'articolo  29-octies  e  per  i  successivi   controlli   previsti
dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili,
e le  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  e  ai
controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda,  nonche'  i
compensi spettanti ai membri della  Commissione  istruttoria  di  cui
all'articolo  8-bis.  Il  predetto  decreto  stabilisce  altresi'  le
modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti
derivanti  dalle  tariffe  e  gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'
istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per  l'istruttoria  e  per  i
controlli sono quantificati  in  relazione  alla  complessita'  delle
attivita' svolte dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base
delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del  numero
e della tipologia  delle  emissioni  e  delle  componenti  ambientali
interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di  gestione
ambientale registrati o certificati e delle  spese  di  funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli  introiti  derivanti
dalle tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico  del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi  delle  tariffe  istruttorie  vengono  versati,  per
installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere  integralmente  riassegnati  allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare.  Con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  di
emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni."; 
    b) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
  "3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis,  resta  fermo
quanto  stabilito  dal  decreto  24  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.". 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 33. (Oneri istruttori) 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  sessanta
          giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          definite, sulla base di quanto  previsto  dall'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, le tariffe da applicare ai proponenti per la  copertura
          dei  costi   sopportati   dall'autorita'   competente   per
          l'organizzazione   e   lo   svolgimento   delle   attivita'
          istruttorie,  di  monitoraggio  e  controllo  previste  dal
          presente decreto. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  possono  definire
          proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
          oneri da porre in capo ai proponenti. 
              3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,
          si continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 
              3-bis. Le spese occorrenti per  effettuare  i  rilievi,
          gli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle  domande  di  autorizzazione  integrata
          ambientale o delle domande  di  modifica  di  cui  all'art.
          29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e  per  i
          successivi controlli previsti dall'art.  29-decies  sono  a
          carico del gestore. Con decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dello sviluppo  economico  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
          le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
          relazione alle  istruttorie  e  ai  controlli  previsti  al
          Titolo III- bis della Parte  Seconda,  nonche'  i  compensi
          spettanti ai membri della Commissione  istruttoria  di  cui
          all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi'  le
          modalita' volte a garantire  l'allineamento  temporale  tra
          gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri  derivanti
          dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per
          l'istruttoria  e  per  i  controlli  sono  quantificati  in
          relazione  alla   complessita'   delle   attivita'   svolte
          dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile  degli
          accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base
          delle categorie di attivita'  condotte  nell'installazione,
          del numero  e  della  tipologia  delle  emissioni  e  delle
          componenti ambientali interessate, nonche' della  eventuale
          presenza di sistemi di  gestione  ambientale  registrati  o
          certificati  e   delle   spese   di   funzionamento   della
          commissione di cui all'art. 8-bis. Gli  introiti  derivanti
          dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti  a  carico
          del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
          spese. A tale fine gli importi  delle  tariffe  istruttorie
          vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato  XII
          alla Parte Seconda, all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere  integralmente  riassegnati   allo   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. Con gli stessi criteri  e  modalita'
          di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno  ogni  due
          anni. 
              3-ter. Nelle more del decreto di cui  al  comma  3-bis,
          resta fermo quanto stabilito dal decreto  24  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 
              4.  Al   fine   di   garantire   l'operativita'   della
          Commissione di cui all'art. 8-bis, nelle more dell'adozione
          del decreto di cui al comma 3-bis, e  fino  all'entrata  in
          vigore del decreto di determinazione delle tariffe  di  cui
          al  comma  1  del  presente  articolo,  per  le  spese   di
          funzionamento  nonche'  per  il  pagamento   dei   compensi
          spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto
          a carico del  richiedente  il  versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari  ad  euro
          venticinquemila  per  ogni  richiesta   di   autorizzazione
          integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
          predetta somma e' riassegnata entro  sessanta  giorni,  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Le
          somme di cui al  presente  comma  si  intendono  versate  a
          titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
          di  corrispondere  conguaglio  in  relazione  all'eventuale
          differenza risultante a quanto  stabilito  dal  decreto  di
          determinazione delle  tariffe,  fissate  per  la  copertura
          integrale del costo effettivo del servizio reso.".