Art. 9 Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari 1. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali; attivita' del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi; sanita' e anagrafe degli animali; controllo delle zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell'alimentazione animale; farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario; gestione del rischio nelle materie di competenza; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento funzionale, in raccordo con la direzione generale di cui all'articolo 10 per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri (UVAC-PIF); accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; attivita' operativa nei rapporti con le istituzioni e organismi europei e internazionali. 2. La direzione generale cura, in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10, il coordinamento e il finanziamento delle attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' il coordinamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario e relativa promozione. La direzione assicura altresi' il funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali.