Art. 9 
 
 
                  Informazioni relative al viaggio 
 
  1. In caso di inosservanza di ciascuno degli  obblighi  informativi
relativi  ai  viaggi  oggetto  del  contratto  di  trasporto  di  cui
all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo  8,
paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di
biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o  piu'
imprese ferroviarie  sono  soggetti  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a  5.000  euro.  Alla  stessa
sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti
di trasporto per conto proprio e i tour operator qualora  abbiano  la
disponibilita' delle suddette informazioni. 
  2. In caso di  inosservanza  di  ciascuno  degli  obblighi  di  cui
all'allegato II, parte II, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a
5.000 euro.