Articolo 9 Commissione intergovernativa, Comitati di sicurezza (tecnica e ASAT), Organismi di controllo e regolamentazione 9.1 Commissione intergovernativa 9.1.1 La Commissione intergovernativa e' composta da due delegazioni nominate rispettivamente da ciascuna delle Parti. Ogni delegazione e' composta da un massimo di sette rappresentanti. La delegazione francese e' composta da rappresentanti dei Ministri incaricati degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, del Bilancio e dell'Interno. La delegazione italiana e' composta da rappresentanti dei Ministri incaricati degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno. E' membro della Commissione intergovernativa un rappresentante della Commissione europea, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I Capi di ognuna delle delegazioni presiedono alternativamente la Commissione per la durata di un anno. 9.1.2 Per la fase di studi, ricognizioni e lavori preliminari menzionati all'articolo 5 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 e fino al suo completamento, le competenze della Commissione intergovernativa relative a tale fase, descritte all'articolo 9 di questo stesso Accordo, restano in vigore. 9.1.3 Per la realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera vengono attribuite alla Commissione intergovernativa le seguenti competenze: a) esprimere pareri e raccomandazioni nei riguardi delle Parti, in particolare sullo svolgimento e sull'avanzamento dell'operazione e sulla gestione della sezione transfrontaliera e della linea storica del Frejus; la Commissione intergovernativa viene, a tal riguardo, regolarmente informata dal Promotore pubblico per poter effettuare il monitoraggio della sua attivita'; b) seguire per conto delle Parti tutte le questioni specifiche riguardanti la sezione transfrontaliera e la linea storica del Frejus, in particolare ai fini di un miglior coordinamento degli operatori; c) elaborare la bozza di Protocollo addizionale previsto dall'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001; d) informare gli enti territoriali francesi e italiani interessati dell'avanzamento degli studi e lavori, considerando che le Regioni Piemonte e Rodano-Alpi sono associate ai lavori della Commissione intergovernativa; e) occuparsi, nell'ambito delle competenze del Promotore pubblico risultanti dal presente Accordo, dell'adeguato coordinamento delle procedure nazionali di concertazione e di consultazione che le autorita' responsabili sono incaricate di condurre, conformemente al rispettivo ordinamento giuridico di ciascuna delle Parti e fornire tutte le informazioni necessarie per il loro svolgimento; f) coordinare e convalidare le norme particolari applicabili alla sezione transfrontaliera e alla linea storica del Frejus, in particolare nel campo dell'esercizio ferroviario, della sicurezza e della sicurezza antiterrorismo-antisabotaggio da applicare in fase di progettazione, di realizzazione e di esercizio; g) verificare il buon coordinamento dei lavori delle Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto riguarda la consegna da parte delle Autorita' delle autorizzazioni per la sicurezza, dei certificati di sicurezza parte B e delle autorizzazioni per l'utilizzo della nuova opera e della linea storica del Frejus; h) convalidare, prima della loro messa in opera, i piani d'intervento e di soccorso, il piano di soccorso binazionale e i programmi di esercitazioni di sicurezza o di soccorso proposti sulla sezione transfrontaliera o sulla linea storica del Frejus; i) favorire il coordinamento tra i servizi di polizia e di dogana dei due Stati. 9.1.4 Per eseguire i compiti ad essa attribuiti dal presente Accordo, la Commissione intergovernativa: a) stabilisce il proprio regolamento interno e lo approva; b) dispone di due Segretariati nazionali; c) crea un Comitato di sicurezza che l'assista nelle decisioni che propone alle Parti relativamente alla sicurezza tecnica dell'opera, in fase di progettazione, realizzazione e gestione; d) crea un comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT) che l'assiste nelle decisioni che essa propone alle Parti relative alle questioni legate alla sicurezza ASAT; e) si avvale della collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna Parte; f) consulta gli esercenti della rete ferroviaria nazionale di ognuno dei due Stati sui risultati degli studi, sulle conclusioni che ne trae e sulle sue proposte, nell'ambito di un Comitato degli esercenti ferroviari nazionali istituito ad hoc; g) e' regolarmente informata delle decisioni prese dal Promotore pubblico. 9.1.5 Ciascuna delle Parti si fa carico delle spese di funzionamento della propria delegazione in seno alla Commissione intergovernativa. Il controllo delle spese effettuate da ogni delegazione e' assicurato seguendo le regole di gestione della Parte interessata. Questa disposizione entrera' in vigore il 1 gennaio dell'armo successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. 9.2 Comitato di Sicurezza tecnica 9.2.1 La Commissione intergovernativa istituisce nel proprio ambito un Comitato di sicurezza tecnica composto da esperti di ciascuna delle Parti nei settori: a) della sicurezza delle infrastrutture e della circolazione in campo ferroviario; b) della sicurezza civile e dei soccorsi. Le autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria dei due Stati sono rappresentate nel Comitato di sicurezza tecnica. Il suddetto Comitato e' consultivo. Puo' essere consultato dalla Commissione intergovernativa per qualsiasi questione inerente ai suoi ambiti di competenza. 9.2.2 Il Comitato ha in particolare le seguenti missioni: a) esprimere pareri o proposte alla CIG, di propria iniziativa o dietro richiesta di quest'ultima; b) vigilare sulla conformita' delle norme e dei dispositivi di sicurezza del collegamento ferroviario, nel rispetto delle norme nazionali ed europee; c) essere l'interlocutore del Promotore pubblico, del Servizio permanente di controllo, della Commissione dei contratti e, se del caso, degli operatori interessati per l'insieme delle questioni relative alla sicurezza; d) effettuare il lavoro istruttorio relativamente all'insieme dei documenti relativi alla sicurezza per la CIG, e acquisire l'esperienza dai casi di guasti e di incidenti; e) trasmettere le istruzioni della CIG, accertarsi della loro messa in opera, ottenere qualsiasi informazione o documento utile, realizzare su richiesta della CIG i controlli e le verifiche corrispondenti, predisporre l'ispezione dei lavori; f) proporre la politica e il tema delle esercitazioni e di sottoporre alla CIG le conclusioni derivanti delle esperienze acquisite. Per portare a buon fine le sue missioni, il Comitato di sicurezza tecnica puo' ricorrere alla collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna Parte, senza oneri aggiuntivi. 9.3 Comitato di sicurezza ASAT 9.3.1 La Commissione intergovernativa istituisce nel proprio ambito un Comitato di sicurezza antisabotaggio - antiterrorismo composto di esperti di ciascuna delle Parti in quel settore. Il suddetto Comitato e' consultivo. Puo' essere consultato dalla Commissione intergovernativa per qualsiasi questione inerente ai suoi ambiti di competenza. 9.3.2 Il Comitato ha come compiti in particolare: a) di emettere pareri o proposte alla CIG, di sua iniziativa o a richiesta della CIG; b) di essere l'interlocutore del Promotore pubblico, del Servizio permanente di controllo, della Commissione dei contratti e, se necessario, degli operatori interessati per le questioni afferenti la sicurezza ASAT; c) di istruire per la CIG tutti i documenti relativi alla sicurezza ASAT; d) di trasmettere le istruzione della CIG, di assicurarsi della loro attuazione, di ottenere ogni informazione o documento utile, di realizzare su richiesta della CIG i controlli e le ispezioni corrispondenti, di organizzare l'ispezione dei lavori. Per i suoi compiti il Comitato di sicurezza ASAT puo' ricorrere alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza in seno alle Amministrazioni di ciascuna Parte senza oneri finanziari aggiuntivi. 9.4 Organismi di controllo e di regolamentazione 9.4.1 Senza pregiudizio dell'articolo 25 del presente Accordo le normative italiana e francese relative alla regolazione ferroviaria e all'accesso alla rete sono applicabili rispettivamente sulla parte italiana e sulla parte francese della sezione transfrontaliera. 9.4.2 Le legislazioni nazionali possono prevedere la formulazione di pareri da parte degli organismi di controllo nazionale creati in applicazione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE. Allorquando riguardano la sezione transfrontaliera o la linea storica del Frejus, i pareri degli organismi di controllo nazionali possono riferirsi all'insieme della sezione interessata e non unicamente alla parte situata sul proprio territorio nazionale. I pareri di ogni organismo di controllo sono elaborati in concertazione stretta con l'organismo dell'altro Stato. Tali pareri non hanno carattere vincolante. 9.4.3 Nel caso in cui non siano riconducibili ad un unico territorio nazionale, i ricorsi a titolo dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE che riguardano la sezione transfrontaliera o la linea storica del Frejus, vengono presentati di fronte all'organo di controllo francese incaricato di istruirli. Questo organismo di controllo deve ricevere il parere conforme dell'organismo di controllo italiano prima di rendere le proprie decisioni. Nel caso dovesse emergere durante l'istruttoria che i due organismi di controllo non riescono a trovare un accordo, essi costituiscono immediatamente un comitato di conciliazione. Questo comitato e' composto di due membri di ogni organismo di controllo. Il suo Presidente ha voto preponderante in caso di parita'. La presidenza e' esercitata alternativamente con cadenza annuale dalla Francia e dall'Italia. Questo comitato deve rendere il proprio parere entro un mese, periodo durante il quale il termine dell'istruttoria del ricorso viene sospeso. L'organismo di controllo francese deve prendere la sua decisione conformemente al parere di questo comitato. 9.4.4 Qualsiasi ricorso contro una decisione dell'organismo di controllo italiano o francese e' presentato dinanzi alla giurisdizione competente dello Stato dell'organismo di controllo interessato. 9.4.5 Senza pregiudizio delle disposizioni 9.4.3. e 9.4.4. del presente articolo, gli organismi di controllo francese e italiano si concertano al fine di stabilire una condotta comune per ogni questione riguardante la sezione transfrontaliera o la linea storica del Frejus ed in particole preventivamente a qualsiasi decisione.