(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
Commissione intergovernativa, Comitati di sicurezza (tecnica e ASAT),
              Organismi di controllo e regolamentazione 
 
  9.1 Commissione intergovernativa 
 
  9.1.1  La  Commissione  intergovernativa   e'   composta   da   due
delegazioni nominate rispettivamente da ciascuna  delle  Parti.  Ogni
delegazione e' composta da un massimo di sette rappresentanti. 
 
  La delegazione francese e' composta da rappresentanti dei  Ministri
incaricati degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e
dei  Trasporti,  dell'Economia  e  delle  Finanze,  del  Bilancio   e
dell'Interno. 
 
  La delegazione italiana e' composta da rappresentanti dei  Ministri
incaricati degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno. 
 
  E' membro  della  Commissione  intergovernativa  un  rappresentante
della Commissione europea, che partecipa alle riunioni senza  diritto
di voto. 
 
  I Capi di ognuna delle delegazioni presiedono  alternativamente  la
Commissione per la durata di un anno. 
 
  9.1.2 Per la fase  di  studi,  ricognizioni  e  lavori  preliminari
menzionati all'articolo 5 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 e fino  al
suo completamento, le competenze della  Commissione  intergovernativa
relative a tale fase,  descritte  all'articolo  9  di  questo  stesso
Accordo, restano in vigore. 
 
  9.1.3   Per   la   realizzazione   dei   lavori    della    sezione
transfrontaliera vengono attribuite alla Commissione intergovernativa
le seguenti competenze: 
 
  a) esprimere pareri e raccomandazioni nei riguardi delle Parti,  in
particolare sullo svolgimento e  sull'avanzamento  dell'operazione  e
sulla gestione della sezione transfrontaliera e della  linea  storica
del Frejus; la Commissione intergovernativa viene,  a  tal  riguardo,
regolarmente informata dal Promotore pubblico per poter effettuare il
monitoraggio della sua attivita'; 
 
  b) seguire per conto delle  Parti  tutte  le  questioni  specifiche
riguardanti la  sezione  transfrontaliera  e  la  linea  storica  del
Frejus, in particolare ai fini  di  un  miglior  coordinamento  degli
operatori; 
 
  c)  elaborare  la  bozza   di   Protocollo   addizionale   previsto
dall'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001; 
 
  d) informare gli enti territoriali francesi e italiani  interessati
dell'avanzamento degli studi e lavori, considerando  che  le  Regioni
Piemonte e Rodano-Alpi sono associate  ai  lavori  della  Commissione
intergovernativa; 
 
  e) occuparsi, nell'ambito delle competenze del  Promotore  pubblico
risultanti dal presente Accordo,  dell'adeguato  coordinamento  delle
procedure nazionali  di  concertazione  e  di  consultazione  che  le
autorita' responsabili sono incaricate di condurre, conformemente  al
rispettivo ordinamento giuridico di ciascuna delle  Parti  e  fornire
tutte le informazioni necessarie per il loro svolgimento; 
 
  f) coordinare e convalidare le norme particolari  applicabili  alla
sezione  transfrontaliera  e  alla  linea  storica  del  Frejus,   in
particolare nel campo dell'esercizio ferroviario, della  sicurezza  e
della sicurezza antiterrorismo-antisabotaggio da applicare in fase di
progettazione, di realizzazione e di esercizio; 
 
  g) verificare il buon  coordinamento  dei  lavori  delle  Autorita'
nazionali  di  sicurezza  ferroviaria,  in  particolare  per   quanto
riguarda la consegna da parte delle  Autorita'  delle  autorizzazioni
per la sicurezza, dei  certificati  di  sicurezza  parte  B  e  delle
autorizzazioni per l'utilizzo della nuova opera e della linea storica
del Frejus; 
 
  h)  convalidare,  prima  della  loro  messa  in  opera,   i   piani
d'intervento e di soccorso, il piano  di  soccorso  binazionale  e  i
programmi di esercitazioni di sicurezza o di soccorso proposti  sulla
sezione transfrontaliera o sulla linea storica del Frejus; 
 
  i) favorire il coordinamento tra i servizi di polizia e  di  dogana
dei due Stati. 
 
  9.1.4 Per eseguire  i  compiti  ad  essa  attribuiti  dal  presente
Accordo, la Commissione intergovernativa: 
 
  a) stabilisce il proprio regolamento interno e lo approva; 
 
  b) dispone di due Segretariati nazionali; 
 
  c) crea un Comitato di sicurezza che l'assista nelle decisioni  che
propone alle Parti relativamente alla sicurezza  tecnica  dell'opera,
in fase di progettazione, realizzazione e gestione; 
 
  d) crea  un  comitato  di  sicurezza  antisabotaggio/antiterrorismo
(ASAT) che l'assiste nelle decisioni  che  essa  propone  alle  Parti
relative alle questioni legate alla sicurezza ASAT; 
 
  e) si avvale della collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna
Parte; 
 
  f) consulta gli  esercenti  della  rete  ferroviaria  nazionale  di
ognuno dei due Stati sui risultati degli studi, sulle conclusioni che
ne trae e sulle  sue  proposte,  nell'ambito  di  un  Comitato  degli
esercenti ferroviari nazionali istituito ad hoc; 
 
  g) e' regolarmente informata delle decisioni  prese  dal  Promotore
pubblico. 
 
  9.1.5  Ciascuna  delle  Parti  si  fa   carico   delle   spese   di
funzionamento della propria  delegazione  in  seno  alla  Commissione
intergovernativa.  Il  controllo  delle  spese  effettuate  da   ogni
delegazione e' assicurato seguendo le regole di gestione della  Parte
interessata. Questa disposizione entrera'  in  vigore  il  1  gennaio
dell'armo successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. 
 
  9.2 Comitato di Sicurezza tecnica 
 
  9.2.1 La Commissione intergovernativa istituisce nel proprio ambito
un Comitato di sicurezza tecnica  composto  da  esperti  di  ciascuna
delle Parti nei settori: 
 
  a) della sicurezza delle infrastrutture  e  della  circolazione  in
campo ferroviario; 
 
  b) della sicurezza civile e dei soccorsi. 
 
  Le autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria dei due Stati  sono
rappresentate nel Comitato di sicurezza tecnica. 
 
  Il suddetto Comitato e' consultivo. Puo'  essere  consultato  dalla
Commissione intergovernativa per qualsiasi questione inerente ai suoi
ambiti di competenza. 
 
  9.2.2 Il Comitato ha in particolare le seguenti missioni: 
 
  a) esprimere pareri o proposte alla CIG, di  propria  iniziativa  o
dietro richiesta di quest'ultima; 
 
  b) vigilare sulla conformita' delle  norme  e  dei  dispositivi  di
sicurezza del collegamento  ferroviario,  nel  rispetto  delle  norme
nazionali ed europee; 
 
  c) essere l'interlocutore  del  Promotore  pubblico,  del  Servizio
permanente di controllo, della Commissione dei contratti  e,  se  del
caso, degli  operatori  interessati  per  l'insieme  delle  questioni
relative alla sicurezza; 
 
  d) effettuare il lavoro istruttorio relativamente  all'insieme  dei
documenti  relativi  alla  sicurezza  per   la   CIG,   e   acquisire
l'esperienza dai casi di guasti e di incidenti; 
 
  e) trasmettere le istruzioni della CIG, accertarsi della loro messa
in  opera,  ottenere  qualsiasi  informazione  o   documento   utile,
realizzare  su  richiesta  della  CIG  i  controlli  e  le  verifiche
corrispondenti, predisporre l'ispezione dei lavori; 
 
  f) proporre  la  politica  e  il  tema  delle  esercitazioni  e  di
sottoporre  alla  CIG  le  conclusioni  derivanti  delle   esperienze
acquisite. 
 
  Per portare a buon fine le sue missioni, il Comitato  di  sicurezza
tecnica puo' ricorrere alla collaborazione delle  Amministrazioni  di
ciascuna Parte, senza oneri aggiuntivi. 
 
  9.3 Comitato di sicurezza ASAT 
 
  9.3.1 La Commissione intergovernativa istituisce nel proprio ambito
un Comitato di sicurezza antisabotaggio - antiterrorismo composto  di
esperti di ciascuna delle Parti in quel settore. 
 
  Il suddetto Comitato e' consultivo. Puo'  essere  consultato  dalla
Commissione intergovernativa per qualsiasi questione inerente ai suoi
ambiti di competenza. 
 
  9.3.2 Il Comitato ha come compiti in particolare: 
 
  a) di emettere pareri o proposte alla CIG, di sua  iniziativa  o  a
richiesta della CIG; 
 
  b) di essere l'interlocutore del Promotore pubblico,  del  Servizio
permanente di  controllo,  della  Commissione  dei  contratti  e,  se
necessario, degli operatori interessati per le questioni afferenti la
sicurezza ASAT; 
 
  c) di istruire per la CIG tutti i documenti relativi alla sicurezza
ASAT; 
 
  d) di trasmettere le istruzione della  CIG,  di  assicurarsi  della
loro attuazione, di ottenere ogni informazione o documento utile,  di
realizzare  su  richiesta  della  CIG  i  controlli  e  le  ispezioni
corrispondenti, di organizzare l'ispezione dei lavori. 
 
  Per i suoi compiti il Comitato di  sicurezza  ASAT  puo'  ricorrere
alla  collaborazione  delle  Direzioni  competenti  in   materia   di
sicurezza in seno alle Amministrazioni di ciascuna Parte senza  oneri
finanziari aggiuntivi. 
 
  9.4 Organismi di controllo e di regolamentazione 
 
  9.4.1 Senza pregiudizio dell'articolo 25 del  presente  Accordo  le
normative italiana e francese relative alla regolazione ferroviaria e
all'accesso alla rete sono applicabili  rispettivamente  sulla  parte
italiana e sulla parte francese della sezione transfrontaliera. 
 
  9.4.2 Le legislazioni nazionali possono prevedere  la  formulazione
di pareri da parte degli organismi di controllo nazionale  creati  in
applicazione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE. Allorquando
riguardano la sezione transfrontaliera o la linea storica del Frejus,
i pareri degli organismi di  controllo  nazionali  possono  riferirsi
all'insieme della sezione interessata e  non  unicamente  alla  parte
situata sul proprio territorio nazionale. I pareri di ogni  organismo
di controllo sono elaborati in concertazione stretta con  l'organismo
dell'altro Stato. Tali pareri non hanno carattere vincolante. 
 
  9.4.3  Nel  caso  in  cui  non  siano  riconducibili  ad  un  unico
territorio nazionale, i  ricorsi  a  titolo  dell'articolo  30  della
direttiva 2001/14/CE che riguardano la sezione transfrontaliera o  la
linea storica del Frejus, vengono presentati di fronte all'organo  di
controllo francese  incaricato  di  istruirli.  Questo  organismo  di
controllo  deve  ricevere  il  parere  conforme   dell'organismo   di
controllo italiano prima di rendere le proprie decisioni. 
 
  Nel caso dovesse emergere durante l'istruttoria che i due organismi
di controllo non riescono a trovare un  accordo,  essi  costituiscono
immediatamente un  comitato  di  conciliazione.  Questo  comitato  e'
composto di due  membri  di  ogni  organismo  di  controllo.  Il  suo
Presidente ha voto preponderante in caso di parita'. La presidenza e'
esercitata alternativamente  con  cadenza  annuale  dalla  Francia  e
dall'Italia. Questo comitato deve rendere il proprio parere entro  un
mese, periodo  durante  il  quale  il  termine  dell'istruttoria  del
ricorso  viene  sospeso.  L'organismo  di  controllo  francese   deve
prendere la sua decisione conformemente al parere di questo comitato. 
 
  9.4.4 Qualsiasi ricorso  contro  una  decisione  dell'organismo  di
controllo  italiano   o   francese   e'   presentato   dinanzi   alla
giurisdizione competente  dello  Stato  dell'organismo  di  controllo
interessato. 
 
  9.4.5 Senza pregiudizio delle  disposizioni  9.4.3.  e  9.4.4.  del
presente articolo, gli organismi di controllo francese e italiano  si
concertano  al  fine  di  stabilire  una  condotta  comune  per  ogni
questione riguardante la sezione transfrontaliera o la linea  storica
del Frejus ed in particole preventivamente a qualsiasi decisione.