Art. 9 
 
                 Disposizioni di natura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 del presente decreto, valutati in  5.000.000  di  euro  per  l'anno
2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000  di  euro
per l'anno 2016, si provvede: 
    a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014  mediante  utilizzo
delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata  del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente provvedimento, non  sono  state  riassegnate  ai  pertinenti
programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5  milioni  di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000  di
euro per l'anno 2016 mediante  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui al presente  decreto  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della  giustizia  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese  di  missione  nell'ambito
del programma  «Amministrazione  Penitenziaria»  e,  comunque,  della
missione «Giustizia» dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.