ART. 9 
 
(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico  degli  edifici
                 scolastici e universitari pubblici) 
 
  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta
milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),
al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici e universitari negli  usi  finali
dell'energia, avvalendosi della  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
quale soggetto gestore del predetto fondo. 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre
2009. 
  4. Il fondo di cui al comma l puo' altresi' concedere finanziamenti
a tasso agevolato a fondi  immobiliari  chiusi  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi
sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per  l'efficienza  energetica
dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i
fondi  immobiliari  chiusi  presentano  i  progetti  di  investimento
dimostrando la convenienza economica e  l'efficacia  nei  settori  di
intervento. 
  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente. 
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno  due  classi  in  un  periodo  massimo  di  tre   anni.   Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di  un  organismo
tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8.  La  mancata
produzione di  idonea  certificazione  attestante  la  riduzione  del
consumo energetico determina la  revoca  del  finanziamento  a  tasso
agevolato. 
  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi
di  efficienza  energetica  relativi   esclusivamente   ad   analisi,
monitoraggio, audit,  diagnosi,  certificazione  e  progettazione  la
durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo
del finanziamento non puo' essere superiore a  cinquecentomila  euro.
L'importo di ciascun  intervento  non  puo'  essere  superiore  a  un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli  impianti
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e  alla
qualificazione   energetica    a    pieno    edificio,    comprensivo
dell'involucro. 
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione  dei  fondi  e
delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4  al
fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri  di  finanza
pubblica. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica. 
  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di
missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.