Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono gia' in possesso. 2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. 3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, e' allegata al presente regolamento.
Note all'art. 9: Per il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, vedi note all'articolo 1 del presente regolamento. Per il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 18 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, vedi note all'articolo 8 del presente regolamento. Si riporta il testo del comma 3, lett. b) dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180: «Art. 4. (Criteri per l'iscrizione nel registro). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il responsabile verifica altresi': a) (Omissis). b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; 4. - 5. (Omissis).». Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2013, n. 29.