Art. 9 Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni: «3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.».