Art. 9 
 
 
                 Disposizioni di attuazione e finali 
 
  1. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuati i termini e le modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8. 
  2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia  delle
entrate provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica.