Art. 9 Modalita' e tempi di escussione 1. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza della garanzia, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni, l'avvio della procedura di liquidazione, anche concorsuale, della Societa'. 2. Con la comunicazione di cui al comma 1 gli investitori garantiti, ove non ricorra l'ipotesi di cui al successivo comma 3, possono presentare documentata richiesta per il pagamento di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia, provvede al relativo pagamento entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Con tale versamento la garanzia cessa di coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e non e' piu' dovuto il corrispettivo di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c). 3. Ai fini della determinazione dell'importo oggetto di escussione di cui all'articolo 1, comma 2, si fa riferimento ad un valore stimato di realizzo delle azioni, determinato da un collegio di tre periti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con oneri a carico degli investitori garantiti richiedenti l'escussione. I componenti del collegio sono designati, contestualmente all'avvio della procedura di liquidazione, anche concorsuale, rispettivamente: uno dalla maggioranza, calcolata sul capitale versato, degli investitori garantiti; uno dalla Societa' o dall'organo della procedura concorsuale, ovvero, in caso di inerzia, dal Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio determina altresi' l'importo complessivo oggetto di escussione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 3. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza della garanzia, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 90 giorni dal deposito della perizia giurata di cui al presente comma, la relativa istanza di escussione della garanzia. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia e, ove applicabile, siano state adempiute le formalita' di cui all'articolo 7, comma 3, versa all'investitore, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3, l'ottanta per cento di quanto determinato dal collegio dei periti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e il totale di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Con tale versamento la garanzia cessa di coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto e non e' piu' dovuto il corrispettivo di cui all'articolo 5. 5. All'esito della procedura di liquidazione il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia, versa all'investitore il differenziale rispetto a quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Su tale differenziale sono riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale. 6. Qualora all'esito della liquidazione, l'investitore riceva un importo superiore a quello oggetto di anticipazione di cui al comma 4, quest'ultimo versa al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di relativo incasso, l'eventuale eccedenza della anticipazione rispetto agli importi liquidati, maggiorata degli interessi al tasso legale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c).