Art. 9 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta
assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione: 
    a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
    b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
    c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a),  del  decreto
del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012; 
    d) in applicazione dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013. 
  2.  Per  il   medesimo   periodo   transitorio   restano   altresi'
assoggettate alle previgenti  modalita'  di  rilascio  del  Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le  quali  la
verifica di cui all'art. 6  non  e'  possibile  per  l'assenza  delle
necessarie  informazioni  negli  archivi  informatizzati   dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili.