Art. 9 Misure di contenimento 1. In deroga all'art. 8, solo nella provincia di Lecce, il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato nei commi successivi. 2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni: a) in prossimita' dei siti di cui all'articolo12, comma 2; b) in prossimita' dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale; c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell'Unione. Sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformita' della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 5. Il Servizio fitosanitario regionale, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.