Art. 9 sexies Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale 1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: «Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' nazionale anticorruzione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita' nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali»; b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).».
Riferimenti normativi Per il riferimento al testo del comma 13 dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi nelle Note all'art. 9-ter.