Art. 9 septies 
 
 
Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio  sanitario
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di
cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla
lettera E. dell'intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 26  febbraio  2015  e  dall'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  in  data  2  luglio  2015,
nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente  decreto,  il
livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma  556,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  ridotto  dell'importo  di  2.352
milioni di euro a decorrere dal 2015. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al
fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza,  possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma
1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario. 
  3. Al fine di tener  conto  della  riduzione  del  Fondo  sanitario
nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2015, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
commi 400, 401 e 403, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
rideterminato, per la Regione siciliana, in  174.361,73  migliaia  di
euro. 
  4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti  dall'applicazione
dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
successive modificazioni,  sul  patto  di  stabilita'  della  regione
Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400
e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la
regione Friuli Venezia Giulia,  in  38.168,24  migliaia  di  euro  in
termini di indebitamento netto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'art.  46
          del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
                "6. Le regioni a statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'art.   117,   comma   secondo,   della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,  in  ambiti  di
          spesa e per importi proposti in sede  di  autocoordinamento
          dalle regioni medesime,  da  recepire  con  Intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno  2014  ed
          entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni  2015
          e seguenti. In assenza di  tale  Intesa  entro  i  predetti
          termini, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
          termini, i richiamati importi sono assegnati ad  ambiti  di
          spesa  ed  attribuiti  alle  singoli  regioni  e   Province
          autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
          della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
          di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
          acquisizione delle risorse da parte dello  Stato.  Per  gli
          anni  2015-2018  il  contributo  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui al  primo  periodo,  e'  incrementato  di
          3.452 milioni di euro  annui  in  ambiti  di  spesa  e  per
          importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. In  assenza  di  tale  intesa  entro  il
          predetto termine del 31 gennaio  2015,  si  applica  quanto
          previsto al secondo periodo, considerando anche le  risorse
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 556  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "556.  Il  livello  del  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in
          112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e  in  115.444.000.000
          euro per l'anno 2016, salve eventuali  rideterminazioni  in
          attuazione dell'art. 46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma  398
          del presente articolo, in  attuazione  di  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 1, del Patto per la salute.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 400,  401  e  403
          dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
                "400. Le regioni a statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   in   conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza  pubblica,  introdotti  dalla
          presente legge, assicurano, per  ciascuno  degli  anni  dal
          2015  al  2018,  un  contributo  aggiuntivo  alla   finanza
          pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di
          saldo netto da finanziare, pari  a  quanto  indicato  nella
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
              "401.   La   regione   Valle   d'Aosta,   la    regione
          Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano  il
          contributo di  cui  al  comma  400  del  presente  articolo
          nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          concernente la disciplina del patto di  stabilita'  interno
          in termini di competenza eurocompatibile." 
              "403. Con le  procedure  previste  dall'art.  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,  la
          Regione  siciliana  e  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
          Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal  2015
          al 2018, assicurano un concorso alla finanza  pubblica,  in
          termini di saldo  netto  da  finanziare,  per  gli  importi
          previsti nella tabella di cui al  comma  400  del  presente
          articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione  di
          cui al citato art.  27  della  legge  n.  42  del  2009,  e
          successive   modificazioni,    l'importo    del    concorso
          complessivo di cui al primo periodo del presente  comma  e'
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali.".