Art. 9 novies 
 
 
Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei  controlli
       di profilassi internazionale del Ministero della salute 
 
  1. Per le medesime finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  599,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  ferme   restando   le
autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche
allo  scopo  di  fronteggiare   le   emergenze   sanitarie   relative
all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto  in
area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza  di
cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di  Expo
2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016,  e'  autorizzato  ad
effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e  di
2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria  e
di  monitoraggio  del  Ministero   della   salute,   e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791,
e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º  febbraio  1989,  n.
37. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  3.500.000
euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a  decorrere  dall'anno
2016,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              "599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e
          di contrasto  delle  malattie  infettive  e  diffusive  nel
          territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo
          di   profilassi   internazionale   per   salvaguardare   la
          collettivita' da rischi per la salute, il  Ministero  della
          salute e' autorizzato a dotarsi  degli  strumenti  e  delle
          risorse sanitarie necessari a potenziare  le  attivita'  di
          prevenzione e  di  contrasto  delle  malattie  infettive  e
          diffusive  nel   territorio   nazionale,   anche   mediante
          l'acquisto  di  idonei   dispositivi   medici   e   presidi
          medico-chirurgici   e   la   predisposizione    di    spazi
          adeguatamente  allestiti  per  fronteggiare  le   emergenze
          sanitarie  nonche'  l'adeguamento  delle  conoscenze  e  la
          formazione del personale medico e  paramedico  destinato  a
          fronteggiare  la  terapia  e  la  diagnosi  delle  malattie
          infettive  e  diffusive  di  cui  alle  attuali   emergenze
          sanitarie, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3  milioni
          di euro per il 2015 e  di  1,5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga
          alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite
          di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico  che
          intenda prestare la propria opera nei Paesi del  continente
          africano attualmente interessati  dal  fenomeno  del  virus
          Ebola.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.  791  (Norme
          per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio  centrale
          della programmazione sanitaria): 
                "Art. 5. Per  far  fronte  a  motivate  esigenze  del
          Servizio centrale della programmazione  sanitaria  connesse
          al  fabbisogno  di  specifiche  professionalita'  ad   alta
          specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante
          il personale dei ruoli  del  Ministero  della  sanita',  il
          Ministro della sanita' puo' autorizzare, nel limite massimo
          di venti unita': 
                  a) la utilizzazione, a tempo  pieno  e  sostitutiva
          dei doveri di istituto, di personale appartenente ai  ruoli
          dei professori e ricercatori universitari; 
                  b) il comando di personale appartenente ai ruoli di
          altre amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, degli  enti  locali  e  di  enti  pubblici  anche
          economici. 
              La utilizzazione del personale di cui alla  lettera  a)
          e' disposta  a  tempo  determinato  con  provvedimento  del
          Ministro della sanita' di concerto  con  i  Ministri  della
          pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato.". 
              Si riporta il testo vigente del  comma  2  dell'art.  4
          della legge 1° febbraio 1989,  n.  37  (Contenimento  della
          spesa sanitaria): 
                "2. Il potere di accesso presso le  unita'  sanitarie
          locali per le esigenze della programmazione  sanitaria,  di
          cui all' art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984,
          n. 528 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          ottobre 1984, n. 733,  e'  integrato  con  la  potesta'  di
          effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza  sulla
          gestione delle unita' sanitarie  locali  e  sull'attuazione
          del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e'
          autorizzato  ad  avvalersi  a  questo  fine  di   personale
          comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta  unita',
          da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle  unita'
          sanitarie locali.".