Art. 9. Esercizio dei diritti da parte degli interessati 1. I fornitori adottano idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli interessati di esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice. 2. Gli interessati possono esercitare i predetti diritti anche tramite il portale telematico costituito per tali finalita', le cui regole di gestione ed accesso sono rimesse ad un distinto documento tecnico da adottarsi successivamente alla sottoscrizione del presente Codice. 3. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l'interessato indica anche il codice fiscale e/o la partita Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore. 4. Il terzo, al quale l'interessato conferisce per iscritto delega o procura, puo' trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per finalita' di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altra finalita' perseguite dal terzo medesimo. 5. Restano fermi i limiti previsti dal Codice per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di rettificazione od integrazione nei confronti di dati personali di tipo valutativo, elaborati dal fornitore.